Art. 52

Regolamento degli sbilanciamenti

In vigore dal 23 nov 2017
Regolamento degli sbilanciamenti 1.   Ogni TSO o, se del caso, soggetto terzo nella propria area o nelle proprie aree di programmazione regola, se opportuno, con ciascun responsabile del bilanciamento per ciascun periodo di regolamento degli sbilanciamenti conformemente all' tutti gli sbilanciamenti calcolati conformemente agli , a fronte del prezzo di sbilanciamento consono calcolato conformemente all'. 2.   Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i TSO elaborano una proposta volta a specificare ulteriormente e ad armonizzare almeno: a) il calcolo di un aggiustamento dello sbilanciamento conformemente all' e il calcolo di una posizione, uno sbilanciamento e un volume allocato secondo uno degli approcci di cui all', paragrafo 3; b) i principali componenti usati nel calcolo del prezzo di sbilanciamento per tutti gli sbilanciamenti conformemente all', compresi, se opportuno, la definizione del valore dell'attivazione risparmiata di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza o dalle riserve di sostituzione; c) l'uso di una determinazione unica del prezzo di sbilanciamento («single pricing») per tutti gli sbilanciamenti conformemente all' che determina un prezzo unico per gli sbilanciamenti positivi e gli sbilanciamenti negativi per ciascun'area di prezzo di sbilanciamento nell'arco di un periodo di regolamento degli sbilanciamenti; e d) la definizione delle condizioni e della metodologia di applicazione della duplice determinazione del prezzo di sbilanciamento («dual pricing») per tutti gli sbilanciamenti conformemente all', che determina un solo prezzo per gli sbilanciamenti positivi e un solo prezzo per gli sbilanciamenti negativi per ciascun'area di prezzo di sbilanciamento nell'arco di un periodo di regolamento degli sbilanciamenti, che comprende: i) le condizioni alle quali un TSO può proporre all'autorità di regolamentazione competente conformemente all' della direttiva 2009/72/CE di applicare la duplice determinazione dei prezzi, con le debite giustificazioni; ii) la metodologia di applicazione della duplice determinazione dei prezzi. 3.   La proposta di cui al paragrafo 2 può distinguere tra modelli di autodispacciamento e modelli di dispacciamento centrale. 4.   La proposta di cui al paragrafo 2 indica una data di attuazione non oltre diciotto mesi dall'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione competenti conformemente all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:2195:oj#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Regolamento degli sbilanciamenti (Art. 52 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo