Art. 49

Aggiustamento dello sbilanciamento da applicare ai responsabili del bilanciamento

In vigore dal 23 nov 2017
Aggiustamento dello sbilanciamento da applicare ai responsabili del bilanciamento 1.   Il TSO calcola l'aggiustamento dello sbilanciamento da applicare ai responsabili del bilanciamento interessati per ogni offerta di acquisto di energia di bilanciamento attivata. 2.   Per le aree di sbilanciamento in cui sono calcolate più posizioni finali per un unico responsabile del bilanciamento a norma dell', paragrafo 3, si può calcolare l'aggiustamento degli sbilanciamenti per ciascuna posizione. 3.   Per ogni aggiustamento degli sbilanciamenti, ciascun TSO determina il volume di energia di bilanciamento attivato calcolato a norma dell' e i volumi attivati per scopi diversi dal bilanciamento.
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Aggiustamento dello sbilanciamento da applicare ai responsabili del bilanciamento (Art. 49 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo