Art. 45

Calcolo dell'energia di bilanciamento

In vigore dal 23 nov 2017
Calcolo dell'energia di bilanciamento 1.   Per quanto concerne il regolamento dell'energia di bilanciamento almeno per il processo di ripristino della frequenza e il processo delle riserve di sostituzione, ogni TSO stabilisce una procedura per: a) calcolare il volume di energia di bilanciamento attivato in base all'attivazione richiesta o misurata; b) richiedere un nuovo calcolo del volume di energia di bilanciamento attivato. 2.   Ciascun TSO calcola il volume di energia di bilanciamento attivato conformemente alle procedure di cui al paragrafo 1, lettera a) almeno per: a) ciascun periodo di regolamento degli sbilanciamenti; b) le proprie aree di sbilanciamento; c) ciascuna direzione: con segno negativo a indicare il corrispondente prelievo del prestatore di servizi di bilanciamento, e con segno positivo a indicare la corrispondente immissione del prestatore di servizi di bilanciamento. 3.   Ciascun TSO di connessione regola tutti i volumi di energia di bilanciamento attivati, calcolati a norma del paragrafo 2, con i prestatori di servizi di bilanciamento interessati.
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Calcolo dell'energia di bilanciamento (Art. 45 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo