Art. 44

Principi generali

In vigore dal 23 nov 2017
Principi generali 1.   La procedura di regolamento: a) trasmette segnali economici adeguati che riflettono la situazione di sbilanciamento; b) provvede a che gli sbilanciamenti siano regolati a un prezzo che corrisponda al valore in tempo reale dell'energia; c) fornisce incentivi ai responsabili del bilanciamento affinché siano bilanciati o contribuiscano a ripristinare il bilanciamento del sistema; d) agevola l'armonizzazione dei meccanismi di regolamento degli sbilanciamenti; e) fornisce incentivi ai TSO affinché adempiano agli obblighi di cui agli articoli 127, 153, 157 e 160 del regolamento (UE) 2017/1485; f) evita di distorcere gli incentivi destinati ai responsabili del bilanciamento, ai prestatori dei servizi di bilanciamento e ai TSO; g) promuove la concorrenza tra gli operatori del mercato; h) fornisce incentivi ai prestatori di servizi di bilanciamento affinché offrano e forniscano servizi di bilanciamento al TSO di connessione; i) assicura la neutralità finanziaria di tutti i TSO. 2.   Ciascuna autorità di regolamentazione competente ai sensi dell' della direttiva 2009/72/CE assicura che tutti i TSO di propria competenza non ottengano vantaggi economici né subiscano perdite in relazione al risultato finanziario del regolamento di cui ai capi 2, 3 e 4 del presente titolo durante il periodo di regolamento definito dall'autorità di regolamentazione competente, e provvede a che i risultati finanziari positivi o negativi in seguito al regolamento di cui ai capi 2, 3 e 4 del presente titolo siano comunicati agli utenti della rete in conformità alle disposizioni nazionali applicabili. 3.   Ciascun TSO può elaborare una proposta di meccanismo di regolamento supplementare, distinto dal regolamento degli sbilanciamenti, per regolare i costi dell'acquisizione di capacità di bilanciamento di cui al capo 5 del presente titolo, i costi amministrativi e gli altri costi connessi al bilanciamento. Il meccanismo di regolamento supplementare si applica ai responsabili del bilanciamento. A tale scopo sarebbe preferibile introdurre una funzione di determinazione dei prezzi in situazione di scarsità. I TSO che scelgono un altro meccanismo dovrebbero giustificarlo nella proposta. La proposta è subordinata all'approvazione dell'autorità di regolamentazione competente. 4.   Ciascuna immissione o ciascun prelievo in o da un'area di programmazione di un TSO sono regolati conformemente al titolo V, capo 3 o capo 4.
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Principi generali (Art. 44 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo