Art. 46

Energia di bilanciamento per il processo di contenimento della frequenza

In vigore dal 23 nov 2017
Energia di bilanciamento per il processo di contenimento della frequenza 1.   Ciascun TSO di connessione può provvedere al calcolo e al regolamento del volume di energia di bilanciamento attivato per il processo di contenimento della frequenza con i prestatori di servizi di bilanciamento di cui all', paragrafi 1 e 2. 2.   Il prezzo — positivo, negativo o pari a zero — del volume di energia di bilanciamento attivato per il processo di contenimento della frequenza è definito per ciascuna direzione come indicato nella tabella 1: Tabella 1 Pagamento dell'energia di bilanciamento Prezzo dell'energia di bilanciamento positivo Prezzo dell'energia di bilanciamento negativo Energia di bilanciamento positiva Pagamento del TSO al BSP Pagamento del BSP al TSO Energia di bilanciamento negativa Pagamento del BSP al TSO Pagamento del TSO al BSP
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Energia di bilanciamento per il processo di contenimento della frequenza (Art. 46 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo