Art. 46
Energia di bilanciamento per il processo di contenimento della frequenza
In vigore dal 23 nov 2017
Energia di bilanciamento per il processo di contenimento della frequenza
1. Ciascun TSO di connessione può provvedere al calcolo e al regolamento del volume di energia di bilanciamento attivato per il processo di contenimento della frequenza con i prestatori di servizi di bilanciamento di cui all', paragrafi 1 e 2.
2. Il prezzo — positivo, negativo o pari a zero — del volume di energia di bilanciamento attivato per il processo di contenimento della frequenza è definito per ciascuna direzione come indicato nella tabella 1:
Tabella 1
Pagamento dell'energia di bilanciamento
Prezzo dell'energia di bilanciamento positivo
Prezzo dell'energia di bilanciamento negativo
Energia di bilanciamento positiva
Pagamento del TSO al BSP
Pagamento del BSP al TSO
Energia di bilanciamento negativa
Pagamento del BSP al TSO
Pagamento del TSO al BSP
Storico versioni
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