Art. 47

Energia di bilanciamento per il processo di ripristino della frequenza

In vigore dal 23 nov 2017
Energia di bilanciamento per il processo di ripristino della frequenza 1.   Ciascun TSO di connessione può provvedere al calcolo e al regolamento del volume di energia di bilanciamento attivato per il processo di ripristino della frequenza con i prestatori di servizi di bilanciamento di cui all', paragrafi 1 e 2. 2.   Il prezzo - positivo, negativo o pari a zero - del volume di energia di bilanciamento attivato per il processo di ripristino della frequenza è definito per ciascuna direzione conformemente all' come indicato nella tabella 1.
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Energia di bilanciamento per il processo di ripristino della frequenza (Art. 47 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo