Art. 48

Energia di bilanciamento per il processo delle riserve di sostituzione

In vigore dal 23 nov 2017
Energia di bilanciamento per il processo delle riserve di sostituzione 1.   Ciascun TSO di connessione calcola e regola il volume di energia di bilanciamento attivato per il processo delle riserve di sostituzione con i prestatori di servizi di bilanciamento conformemente all', paragrafi 1 e 2. 2.   Il prezzo - positivo, negativo o pari a zero - del volume di energia di bilanciamento attivato per il processo delle riserve di sostituzione è definito per ciascuna direzione conformemente all' come indicato nella tabella 1.
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Energia di bilanciamento per il processo delle riserve di sostituzione (Art. 48 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo