Art. 59
Relazione europea sull'integrazione dei mercati del bilanciamento
In vigore dal 23 nov 2017
Relazione europea sull'integrazione dei mercati del bilanciamento
1. L'ENTSO-E pubblica una relazione europea di monitoraggio, in cui è descritta e analizzata l'attuazione del presente regolamento e sono illustrati i progressi compiuti in merito all'integrazione dei mercati del bilanciamento in Europa, nel rispetto della riservatezza delle informazioni conformemente all'.
2. Il formato della relazione varia come segue:
a)
due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni due anni, è pubblicata una relazione dettagliata;
b)
tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni due anni, è pubblicata una sintesi della relazione per valutare i progressi e aggiornare gli indicatori di rendimento.
3. La relazione di cui al paragrafo 2, lettera a), contiene:
a)
la descrizione e l'analisi del processo di armonizzazione e di integrazione e i progressi compiuti in termini di armonizzazione e integrazione dei mercati del bilanciamento grazie all'applicazione del presente regolamento;
b)
la descrizione dello stato dei progetti di attuazione conformemente al presente regolamento;
c)
la valutazione della compatibilità tra i vari progetti di attuazione e uno studio degli sviluppi che potrebbero presentare un rischio per l'integrazione futura;
d)
l'analisi dell'evoluzione degli scambi di capacità di bilanciamento e della condivisione delle riserve e la descrizione dei possibili ostacoli, dei presupposti e delle misure per rafforzare ulteriormente lo scambio di capacità di bilanciamento e la condivisione delle riserve;
e)
la descrizione degli scambi di servizi di bilanciamento attuali e l'analisi di quelli potenziali;
f)
l'analisi dell'idoneità dei prodotti standard alla luce degli ultimi sviluppi e l'evoluzione delle diverse risorse di bilanciamento, con proposte di eventuali miglioramenti dei prodotti standard;
g)
la valutazione della necessità di armonizzare ulteriormente i prodotti standard e dei possibili effetti dell'assenza di armonizzazione sull'integrazione dei mercati del bilanciamento;
h)
la valutazione dell'esistenza dei prodotti specifici e dei motivi per cui i TSO se ne servono, nonché degli effetti sull'integrazione dei mercati del bilanciamento;
i)
la valutazione dei progressi compiuti nell'armonizzazione delle caratteristiche principali del regolamento degli sbilanciamenti nonché le conseguenze e le possibili distorsioni dovute all'assenza di armonizzazione;
j)
i risultati dell'analisi costi-benefici di cui all'.
4. L'ENTSO-E stabilisce indicatori di rendimento dei mercati del bilanciamento che saranno usati nelle relazioni. Gli indicatori di rendimento rispecchiano:
a)
la disponibilità delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento, comprese le offerte di acquisto di capacità di bilanciamento;
b)
i vantaggi finanziari e i risparmi dovuti alla compensazione dello sbilanciamento, allo scambio di servizi di bilanciamento e alla condivisione delle riserve;
c)
i benefici derivanti dall'uso di prodotti standard;
d)
il costo totale del bilanciamento;
e)
l'efficienza economica e l'affidabilità dei mercati del bilanciamento;
f)
le eventuali inefficienze e distorsioni dei mercati del bilanciamento;
g)
le perdite di efficienza dovute ai prodotti specifici;
h)
il volume e il prezzo dell'energia di bilanciamento usata ai fini del bilanciamento, sia disponibile che attivata, da prodotti standard e da prodotti specifici;
i)
i prezzi dello sbilanciamento e gli sbilanciamenti del sistema;
j)
l'evoluzione dei prezzi dei servizi di bilanciamento degli anni precedenti;
k)
il confronto tra costi e benefici previsti e realizzati da tutte le allocazioni di capacità interzonale ai fini del bilanciamento.
5. Prima di trasmettere la relazione finale, l'ENTSO-E ne redige una proposta. La proposta definisce la struttura della relazione, il contenuto e gli indicatori di rendimento che saranno usati nella relazione. La proposta è consegnata all'Agenzia che ha il diritto di chiedere modifiche entro due mesi dalla trasmissione della proposta.
6. La relazione di cui al paragrafo 2, lettera a) contiene anche una sintesi in inglese della relazione di ciascun TSO sul bilanciamento di cui all'.
7. Le relazioni contengono informazioni e indicatori disaggregati per ogni area di programmazione, confine fra zone di offerta o blocco LFC.
8. L'ENTSO-E pubblica le relazioni su Internet e le trasmette all'Agenzia entro sei mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono.
9. Scaduti i termini entro i quali tutti i TSO si servono delle piattaforme europee a norma dell', paragrafo 5, dell', paragrafo 6, dell', paragrafo 6, e dell', paragrafo 5, tutti i TSO riesaminano il contenuto e le condizioni di pubblicazione delle relazioni. In base all'esito del riesame, l'ENTSO-E redige una proposta di nuova struttura con il calendario di pubblicazione delle relazioni e la trasmette all'Agenzia. L'Agenzia è autorizzata a chiedere modifiche entro tre mesi dalla presentazione della proposta.
Storico versioni
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