Art. 61
Analisi costi-benefici
In vigore dal 23 nov 2017
Analisi costi-benefici
1. I TSO che in base al presente regolamento sono tenuti a effettuare un'analisi costi-benefici ne stabiliscono i criteri e la metodologia, che trasmettono alle autorità di regolamentazione competenti conformemente all' della direttiva 2009/72/CE al più tardi sei mesi prima dell'inizio della suddetta analisi. Le autorità di regolamentazione competenti hanno il diritto di richiedere congiuntamente modifiche dei criteri e della metodologia.
2. L'analisi dei costi-benefici tiene conto almeno degli elementi di seguito:
a)
realizzabilità tecnica;
b)
efficienza economica;
c)
impatto sulla concorrenza e sull'integrazione dei mercati del bilanciamento;
d)
costi e benefici dell'attuazione;
e)
impatto sui costi di bilanciamento europei e nazionali;
f)
potenziale impatto sui prezzi del mercato europeo dell'energia elettrica;
g)
capacità dei TSO e dei responsabili del bilanciamento di adempiere ai rispettivi obblighi;
h)
impatto sui soggetti partecipanti al mercato in termini di ulteriori requisiti tecnici o informatici valutato in collaborazione con i portatori di interesse.
3. Tutti i TSO interessati presentano i risultati dell'analisi costi-benefici alle autorità di regolamentazione competenti, insieme ad una proposta motivata su come risolvere eventuali questioni emerse dall'analisi costi-benefici.
Storico versioni
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