Art. 61

Analisi costi-benefici

In vigore dal 23 nov 2017
Analisi costi-benefici 1.   I TSO che in base al presente regolamento sono tenuti a effettuare un'analisi costi-benefici ne stabiliscono i criteri e la metodologia, che trasmettono alle autorità di regolamentazione competenti conformemente all' della direttiva 2009/72/CE al più tardi sei mesi prima dell'inizio della suddetta analisi. Le autorità di regolamentazione competenti hanno il diritto di richiedere congiuntamente modifiche dei criteri e della metodologia. 2.   L'analisi dei costi-benefici tiene conto almeno degli elementi di seguito: a) realizzabilità tecnica; b) efficienza economica; c) impatto sulla concorrenza e sull'integrazione dei mercati del bilanciamento; d) costi e benefici dell'attuazione; e) impatto sui costi di bilanciamento europei e nazionali; f) potenziale impatto sui prezzi del mercato europeo dell'energia elettrica; g) capacità dei TSO e dei responsabili del bilanciamento di adempiere ai rispettivi obblighi; h) impatto sui soggetti partecipanti al mercato in termini di ulteriori requisiti tecnici o informatici valutato in collaborazione con i portatori di interesse. 3.   Tutti i TSO interessati presentano i risultati dell'analisi costi-benefici alle autorità di regolamentazione competenti, insieme ad una proposta motivata su come risolvere eventuali questioni emerse dall'analisi costi-benefici.
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Analisi costi-benefici (Art. 61 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo