Art. 62
Deroghe
In vigore dal 23 nov 2017
Deroghe
1. Conformemente all' della direttiva 2009/72/CE, l'autorità di regolamentazione può, su richiesta di un TSO o di propria iniziativa, concedere al TSO pertinente una deroga a una o più disposizioni del presente regolamento conformemente ai paragrafi da 2 a 12.
2. Il TSO può richiedere una deroga alle disposizioni seguenti:
a)
i termini entro i quali il TSO si serve delle piattaforme europee a norma dell', paragrafo 5, dell', paragrafo 6, dell', paragrafo 6, e dell', paragrafo 5;
b)
la definizione dell'orario di chiusura delle offerte del processo di programmazione integrato in un modello di dispacciamento centrale a norma dell', paragrafo 5, e la possibilità di cambiare le offerte nell'ambito del processo di programmazione integrato ai sensi dell', paragrafo 6;
c)
il volume massimo della capacità interzonale allocata secondo un processo basato sul mercato a norma dell', paragrafo 2, o un processo basato sull'analisi dell'efficienza economica a norma dell', paragrafo 2;
d)
l'armonizzazione del periodo di regolamento degli sbilanciamenti di cui all', paragrafo 1;
e)
l'attuazione delle prescrizioni di cui agli .
3. La procedura di deroga è trasparente, non discriminatoria, obiettiva, documentata a basata su richiesta motivata.
4. I TSO presentano una richiesta scritta di deroga all'autorità di regolamentazione competente al più tardi sei mesi prima della data di applicazione delle disposizioni per cui chiedono la deroga.
5. La richiesta di deroga contiene le informazioni seguenti:
a)
le disposizioni per cui si chiede una deroga;
b)
il periodo di deroga richiesto;
c)
un piano particolareggiato con un calendario che precisa in che modo è assicurata l'attuazione delle disposizioni in questione del presente regolamento una volta scaduto il periodo di deroga;
d)
una valutazione delle conseguenze della deroga sui mercati limitrofi;
e)
una valutazione degli eventuali rischi per l'integrazione dei mercati del bilanciamento in tutta Europa a causa della deroga.
6. L'autorità di regolamentazione competente adotta una decisione in merito alla deroga entro sei mesi dal giorno successivo al ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato di tre mesi prima che scada se l'autorità di regolamentazione competente chiede informazioni supplementari al TSO richiedente la deroga. Il periodo supplementare inizia dal ricevimento delle informazioni complete.
7. Il TSO che richiede la deroga trasmette le informazioni supplementari richieste dall'autorità di regolamentazione competente entro due mesi dalla richiesta. Se il TSO non fornisce le informazioni richieste entro detto termine, la richiesta di deroga si considera ritirata, a meno che, prima della scadenza:
a)
l'autorità di regolamentazione competente decida di concedere una proroga, oppure
b)
il TSO informi l'autorità di regolamentazione competente, con comunicazione motivata, che la richiesta di deroga è completa.
8. Quando valuta la richiesta di deroga o prima di concedere una deroga di propria iniziativa, l'autorità di regolamentazione competente considera i seguenti aspetti:
a)
le difficoltà collegate all'attuazione della disposizione o delle disposizioni in questione;
b)
i rischi e le implicazioni della disposizione o delle disposizioni in questione in termini di sicurezza operativa;
c)
le misure adottate per agevolare l'attuazione della disposizione o delle disposizioni in questione;
d)
le conseguenze della mancata attuazione della disposizione o delle disposizioni in questione in termini di non discriminazione e di concorrenza rispetto ad altri operatori di mercato europei, in particolare per quanto riguarda la gestione della domanda e le fonti di energia rinnovabili;
e)
l'impatto sull'efficienza economica complessiva e sull'infrastruttura delle reti intelligenti;
f)
l'impatto su altre aree di programmazione e le conseguenze generali sul processo di integrazione dei mercati europei.
9. L'autorità di regolamentazione competente adotta una decisione motivata in merito a una richiesta di deroga o a una deroga concessa di propria iniziativa. Quando concede una deroga, l'autorità di regolamentazione competente ne precisa la durata. La deroga può essere concessa solo una volta e per un periodo massimo di due anni, salvo le deroghe di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), che possono essere concesse fino al 1o gennaio 2025.
10. L'autorità di regolamentazione competente comunica la decisione al TSO, all'Agenzia e alla Commissione europea. La decisione è altresì pubblicata sul suo sito Internet.
11. Le autorità di regolamentazione competenti tengono un registro di tutte le deroghe concesse o rifiutate e, almeno una volta ogni sei mesi, trasmettono all'Agenzia un registro aggiornato e consolidato, di cui una copia è trasmessa all'ENTSO-E.
12. Il registro contiene, in particolare:
a)
le disposizioni per cui è concessa o rifiutata la deroga;
b)
il contenuto della deroga;
c)
i motivi per cui la deroga è stata concessa o rifiutata;
d)
le conseguenze della concessione della deroga.
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