Art. 63

Monitoraggio

In vigore dal 23 nov 2017
Monitoraggio 1.   L'ENTSO-E monitora l'attuazione del presente regolamento conformemente all', paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009. Il monitoraggio a cura dell'ENTSO-E riguarda almeno i seguenti punti: a) preparazione della relazione europea sull'integrazione del mercato del bilanciamento di cui all'; b) preparazione di una relazione sul monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento, compreso l'effetto sull'armonizzazione delle disposizioni applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato. 2.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ENTSO-E presenta all'Agenzia, per un parere, il piano di monitoraggio sulle relazioni da preparare e gli eventuali aggiornamenti. 3.   Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia, in collaborazione con l'ENTSO-E, stila un elenco delle informazioni pertinenti che l'ENTSO-E è tenuto a comunicare all'Agenzia, conformemente all', paragrafo 9, e all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009. L'elenco delle informazioni pertinenti può essere aggiornato. L'ENTSO-E tiene una banca dati completa delle informazioni richieste dall'Agenzia in formato digitale standardizzato. 4.   I TSO comunicano all'ENTSO-E le informazioni necessarie per espletare le mansioni di cui ai paragrafi 1 e 3. 5.   Su richiesta congiunta dell'Agenzia e dell'ENTSO-E, gli operatori del mercato e le altre organizzazioni interessate all'integrazione dei mercati del bilanciamento del sistema elettrico presentano all'ENTSO-E le informazioni necessarie al monitoraggio di cui ai paragrafi 1 e 3, tranne quelle già ottenute dalle autorità di regolamentazione competenti conformemente all' della direttiva 2009/72/CE, dall'Agenzia o dall'ENTSO-E nell'ambito delle rispettive mansioni di monitoraggio dell'attuazione.
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Monitoraggio (Art. 63 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo