Art. 64

Disposizioni transitorie per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord

In vigore dal 23 nov 2017
Disposizioni transitorie per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord Fatta eccezione per la partecipazione all'elaborazione di termini e condizioni o metodologie, per cui si applicano i rispettivi termini, quanto prescritto dal presente regolamento si applica in Irlanda e in Irlanda del Nord dal 31 dicembre 2019.
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Disposizioni transitorie per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord (Art. 64 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo