Art. 8

Recupero dei costi

In vigore dal 23 nov 2017
Recupero dei costi 1.   I costi connessi agli obblighi imposti ai gestori di sistema o a entità terze cui siano state attribuite responsabilità in conformità del presente regolamento sono valutati dalle autorità di regolamentazione competenti in conformità dell' della direttiva 2009/72/CE. 2.   I costi considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati dall'autorità di regolamentazione competente sono recuperati mediante tariffe di rete o altri idonei meccanismi determinati dalle autorità di regolamentazione competenti. 3.   Se richiesto dalle autorità di regolamentazione competenti, i gestori di sistema o le entità cui siano state attribuite responsabilità, entro tre mesi dalla richiesta, forniscono le informazioni necessarie per facilitare la valutazione dei costi sostenuti. 4.   Gli eventuali costi sostenuti dagli operatori del mercato per realizzare quanto prescritto dal presente regolamento sono sostenuti dagli stessi operatori del mercato.
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Recupero dei costi (Art. 8 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo