Art. 10
Consultazione pubblica
In vigore dal 23 nov 2017
Consultazione pubblica
1. I TSO responsabili della presentazione delle proposte di termini e condizioni o di metodologie o delle relative modifiche conformemente al presente regolamento consultano i portatori d'interesse, comprese le autorità competenti di ciascuno Stato membro, in merito ai progetti di proposta di termini e condizioni o di metodologie e ad altre misure di attuazione per un periodo non inferiore a un mese.
2. La consultazione ha una durata di almeno un mese, tranne per i progetti di proposte a norma dell', paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e j), per i quali la consultazione ha una durata non inferiore a due mesi.
3. Almeno le proposte di cui all', paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e j) sono oggetto di consultazione pubblica a livello europeo.
4. Almeno le proposte di cui all', paragrafo 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), n) e o) sono oggetto di consultazione pubblica al livello regionale interessato.
5. Almeno le proposte di cui all', paragrafo 4, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) sono oggetto di consultazione pubblica in ogni Stato membro interessato.
6. I TSO responsabili della proposta di termini e condizioni o metodologie tengono in debita considerazione i punti di vista dei portatori d'interesse emersi dalle consultazioni svolte in conformità dei paragrafi da 2 a 5 prima della presentazione della proposta ai fini dell'approvazione regolamentare. In ogni caso, insieme alla proposta si presenta una motivazione valida che giustifichi l'inclusione o l'esclusione dei punti di vista emersi dalla consultazione e la si pubblica tempestivamente prima della pubblicazione della proposta di termini e condizioni o di metodologie o contemporaneamente ad essa.
Storico versioni
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