Art. 12
Pubblicazione delle informazioni
In vigore dal 23 nov 2017
Pubblicazione delle informazioni
1. Tutti i soggetti di cui all', paragrafo 2 forniscono ai TSO tutte le informazioni pertinenti per l'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 3 a 5.
2. Tutte le entità di cui all', paragrafo 2 provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi da 3 a 5 siano pubblicate ad un tempo e in un formato tali da non creare un effettivo o potenziale vantaggio o svantaggio concorrenziale per singoli soggetti o imprese.
3. Ciascun TSO, non appena ne viene a conoscenza, pubblica quanto segue:
a)
informazioni sull'attuale bilanciamento del sistema della propria area o delle proprie aree di programmazione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro 30 minuti dal tempo reale;
b)
informazioni su tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento della sua o delle sue aree di programmazione, se necessario in forma anonima, entro 30 minuti dalla fine del periodo rilevante di mercato. Le informazioni riportano:
i)
il tipo di prodotto;
ii)
il periodo di validità;
iii)
i volumi offerti;
iv)
i prezzi offerti;
v)
le informazioni relative all'eventuale indisponibilità dichiarata dell'offerta di acquisto;
c)
le informazioni sull'eventuale conversione dell'offerta di acquisto di energia di bilanciamento da un prodotto specifico o da un processo di programmazione integrato entro 30 minuti dalla fine del periodo rilevante di mercato;
d)
le informazioni sul modo in cui le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti specifici o da un processo di programmazione integrato sono state convertite in offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti standard entro 30 minuti dalla fine del periodo rilevante di mercato;
e)
informazioni aggregate sulle offerte di acquisto di energia di bilanciamento entro 30 minuti dalla fine del periodo rilevante di mercato, che comprendono:
i)
il volume totale delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento presentate;
ii)
il volume totale delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento presentate per tipo di riserve;
iii)
il volume totale delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento presentate e attivate separatamente per i prodotti standard e specifici;
iv)
il volume delle offerte di acquisto non disponibili presentate per tipo di riserve;
f)
le informazioni sui volumi offerti nonché sui prezzi offerti della capacità di bilanciamento acquisita, se necessario in forma anonima, entro un'ora dalla comunicazione dei risultati della procedura di acquisizione agli offerenti;
g)
i termini e le condizioni iniziali relativi al bilanciamento di cui all' almeno un mese prima dell'applicazione e le eventuali modifiche dei termini e delle condizioni subito dopo l'approvazione dell'autorità di regolamentazione competente, conformemente all' della direttiva 2009/72/CE;
h)
le informazioni sull'allocazione della capacità interzonale per lo scambio della capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell', entro 24 ore dall'allocazione ed entro 6 ore dall'utilizzo della capacità interzonale allocata:
i)
la data e l'ora in cui è stata presa la decisione di allocazione;
ii)
il periodo dell'allocazione;
iii)
i volumi allocati;
iv)
i valori di mercato utilizzati come base per il processo di allocazione a norma dell';
i)
le informazioni sull'utilizzo della capacità interzonale allocata per lo scambio della capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell', entro una settimana dall'utilizzo della capacità interzonale allocata:
i)
il volume di capacità interzonale allocata e utilizzata per periodo rilevante di mercato;
ii)
il volume di capacità interzonale rilasciata per intervalli temporali successivi per periodo rilevante di mercato;
iii)
la stima dei costi e dei benefici realizzati per il processo di allocazione;
j)
le metodologie approvate di cui agli , almeno un mese prima dell'applicazione;
k)
la descrizione dei requisiti degli eventuali algoritmi elaborati e le modifiche apportate agli stessi di cui all', almeno un mese prima dell'applicazione;
l)
la relazione annuale comune di cui all'.
4. Fatta salva l'approvazione prevista all', un TSO può astenersi dal pubblicare le informazioni sui prezzi e sui volumi delle offerte di acquisto di capacità di bilanciamento o di energia di bilanciamento qualora ciò sia giustificato da timori di abusi di mercato e non comprometta il funzionamento efficace dei mercati dell'energia elettrica. I TSO notificano tale astensione almeno una volta l'anno all'autorità di regolamentazione competente, conformemente all' della direttiva 2009/72/CE.
5. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun TSO pubblica le informazioni di cui al paragrafo 3 in un formato armonizzato concordato almeno attraverso la piattaforma per la trasparenza delle informazioni istituita a norma dell' del regolamento (UE) n. 543/2013. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ENTSO-E aggiorna il manuale delle procedure di cui all' del regolamento (UE) n. 543/2013 e lo trasmette all'Agenzia per un parere, che l'Agenzia emette entro un termine di due mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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