Art. 12

Pubblicazione delle informazioni

In vigore dal 23 nov 2017
Pubblicazione delle informazioni 1.   Tutti i soggetti di cui all', paragrafo 2 forniscono ai TSO tutte le informazioni pertinenti per l'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 3 a 5. 2.   Tutte le entità di cui all', paragrafo 2 provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi da 3 a 5 siano pubblicate ad un tempo e in un formato tali da non creare un effettivo o potenziale vantaggio o svantaggio concorrenziale per singoli soggetti o imprese. 3.   Ciascun TSO, non appena ne viene a conoscenza, pubblica quanto segue: a) informazioni sull'attuale bilanciamento del sistema della propria area o delle proprie aree di programmazione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro 30 minuti dal tempo reale; b) informazioni su tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento della sua o delle sue aree di programmazione, se necessario in forma anonima, entro 30 minuti dalla fine del periodo rilevante di mercato. Le informazioni riportano: i) il tipo di prodotto; ii) il periodo di validità; iii) i volumi offerti; iv) i prezzi offerti; v) le informazioni relative all'eventuale indisponibilità dichiarata dell'offerta di acquisto; c) le informazioni sull'eventuale conversione dell'offerta di acquisto di energia di bilanciamento da un prodotto specifico o da un processo di programmazione integrato entro 30 minuti dalla fine del periodo rilevante di mercato; d) le informazioni sul modo in cui le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti specifici o da un processo di programmazione integrato sono state convertite in offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti standard entro 30 minuti dalla fine del periodo rilevante di mercato; e) informazioni aggregate sulle offerte di acquisto di energia di bilanciamento entro 30 minuti dalla fine del periodo rilevante di mercato, che comprendono: i) il volume totale delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento presentate; ii) il volume totale delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento presentate per tipo di riserve; iii) il volume totale delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento presentate e attivate separatamente per i prodotti standard e specifici; iv) il volume delle offerte di acquisto non disponibili presentate per tipo di riserve; f) le informazioni sui volumi offerti nonché sui prezzi offerti della capacità di bilanciamento acquisita, se necessario in forma anonima, entro un'ora dalla comunicazione dei risultati della procedura di acquisizione agli offerenti; g) i termini e le condizioni iniziali relativi al bilanciamento di cui all' almeno un mese prima dell'applicazione e le eventuali modifiche dei termini e delle condizioni subito dopo l'approvazione dell'autorità di regolamentazione competente, conformemente all' della direttiva 2009/72/CE; h) le informazioni sull'allocazione della capacità interzonale per lo scambio della capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell', entro 24 ore dall'allocazione ed entro 6 ore dall'utilizzo della capacità interzonale allocata: i) la data e l'ora in cui è stata presa la decisione di allocazione; ii) il periodo dell'allocazione; iii) i volumi allocati; iv) i valori di mercato utilizzati come base per il processo di allocazione a norma dell'; i) le informazioni sull'utilizzo della capacità interzonale allocata per lo scambio della capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell', entro una settimana dall'utilizzo della capacità interzonale allocata: i) il volume di capacità interzonale allocata e utilizzata per periodo rilevante di mercato; ii) il volume di capacità interzonale rilasciata per intervalli temporali successivi per periodo rilevante di mercato; iii) la stima dei costi e dei benefici realizzati per il processo di allocazione; j) le metodologie approvate di cui agli , almeno un mese prima dell'applicazione; k) la descrizione dei requisiti degli eventuali algoritmi elaborati e le modifiche apportate agli stessi di cui all', almeno un mese prima dell'applicazione; l) la relazione annuale comune di cui all'. 4.   Fatta salva l'approvazione prevista all', un TSO può astenersi dal pubblicare le informazioni sui prezzi e sui volumi delle offerte di acquisto di capacità di bilanciamento o di energia di bilanciamento qualora ciò sia giustificato da timori di abusi di mercato e non comprometta il funzionamento efficace dei mercati dell'energia elettrica. I TSO notificano tale astensione almeno una volta l'anno all'autorità di regolamentazione competente, conformemente all' della direttiva 2009/72/CE. 5.   Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun TSO pubblica le informazioni di cui al paragrafo 3 in un formato armonizzato concordato almeno attraverso la piattaforma per la trasparenza delle informazioni istituita a norma dell' del regolamento (UE) n. 543/2013. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ENTSO-E aggiorna il manuale delle procedure di cui all' del regolamento (UE) n. 543/2013 e lo trasmette all'Agenzia per un parere, che l'Agenzia emette entro un termine di due mesi.
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Pubblicazione delle informazioni (Art. 12 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo