Art. 14
Ruolo dei TSO
In vigore dal 23 nov 2017
Ruolo dei TSO
1. Ciascun TSO è responsabile dell'acquisizione di servizi di bilanciamento da prestatori di servizi di bilanciamento al fine di garantire la sicurezza operativa.
2. Ciascun TSO applica un modello di autodispacciamento per la determinazione dei programmi di generazione e dei programmi di consumo. I TSO che applicano un modello di dispacciamento centrale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento lo notificano all'autorità di regolamentazione competente conformemente all' della direttiva 2009/72/CE al fine di continuare ad applicare un modello di dispacciamento centrale per la determinazione dei programmi di generazione e dei programmi di consumo. L'autorità di regolamentazione competente verifica se le mansioni e le responsabilità del TSO sono coerenti con la definizione di cui all', punto 18.
Storico versioni
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