Art. 15

Cooperazione con i DSO

In vigore dal 23 nov 2017
Cooperazione con i DSO 1.   I DSO, i TSO, i prestatori di servizi di bilanciamento e i responsabili del bilanciamento collaborano al fine di garantire un bilanciamento efficiente ed efficace. 2.   Ciascun DSO fornisce al TSO di connessione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie al regolamento degli sbilanciamenti, conformemente ai termini e alle condizioni relativi al bilanciamento di cui all'. 3.   Ciascun TSO può, insieme ai DSO che connettono riserve all'interno della sua area di controllo, elaborare una metodologia per l'imputazione dei costi derivanti dalle azioni dei DSO a norma dell'articolo 182, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/1485. La metodologia fornisce un'equa imputazione dei costi tenendo conto delle responsabilità delle parti coinvolte. 4.   I DSO comunicano al TSO di connessione gli eventuali limiti definiti a norma dell'articolo 182, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/1485 che potrebbero pregiudicare le disposizioni previste dal presente regolamento.
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