Art. 16
Ruolo dei prestatori di servizi di bilanciamento
In vigore dal 23 nov 2017
Ruolo dei prestatori di servizi di bilanciamento
1. Un prestatore di servizi di bilanciamento è qualificato per presentare offerte di acquisto di energia di bilanciamento o capacità di bilanciamento, che sono attivate o acquisite dal TSO di connessione oppure, nel modello TSO-BSP, dal TSO contraente. Il completamento con esito positivo del processo di prequalificazione, assicurato dal TSO di connessione e operato conformemente agli articoli 159 e 162 del regolamento (UE) 2017/1485, è considerato una condizione indispensabile per il completamento con esito positivo del processo di qualificazione per diventare un prestatore di servizi di bilanciamento ai sensi del presente regolamento.
2. Ciascun prestatore di servizi di bilanciamento trasmette al TSO di connessione le proprie offerte di acquisto di capacità di bilanciamento che riguardano uno o più responsabili del bilanciamento.
3. Ciascun prestatore di servizi di bilanciamento che partecipa alla procedura di acquisizione della capacità di bilanciamento presenta e ha il diritto di aggiornare le proprie offerte di acquisto di capacità di bilanciamento prima dell'orario di chiusura della procedura di acquisizione.
4. Ciascun prestatore di servizi di bilanciamento con un contratto di capacità di bilanciamento presenta al rispettivo TSO di connessione le offerte di acquisto di energia di bilanciamento o le offerte di acquisto del processo di programmazione integrato corrispondenti al volume, ai prodotti e agli altri requisiti stabiliti nel contratto di capacità di bilanciamento.
5. Qualsiasi prestatore di servizi di bilanciamento ha il diritto di presentare al rispettivo TSO di connessione le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti standard o prodotti specifici o le offerte di acquisto del processo di programmazione integrato per le quali ha superato il processo di prequalificazione conformemente agli articoli 159 e 162 del regolamento (UE) 2017/1485.
6. Il prezzo delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento o delle offerte di acquisto del processo di programmazione integrato da prodotti standard e specifici di cui al paragrafo 4 non è predeterminato in un contratto di capacità di bilanciamento. I TSO possono proporre una deroga a questa disposizione nella proposta di termini e condizioni relativi al bilanciamento stabiliti a norma dell'. La deroga si applica unicamente ai prodotti specifici di cui all', paragrafo 3, lettera b), ed è corredata di una giustificazione che ne dimostri la maggiore efficienza economica.
7. Non si operano discriminazioni tra le offerte di acquisto di energia di bilanciamento o le offerte di acquisto del processo di programmazione integrato presentate conformemente al paragrafo 4 e le offerte di acquisto di energia di bilanciamento o le offerte di acquisto del processo di programmazione integrato presentate conformemente al paragrafo 5.
8. Per ciascun prodotto per l'energia di bilanciamento o la capacità di bilanciamento, l'unità di erogazione delle riserve, il gruppo di erogazione delle riserve, l'impianto di consumo o il terzo e i responsabili del bilanciamento associati di cui all', paragrafo 4, lettera d) appartengono alla stessa area di programmazione.
Storico versioni
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