Art. 13

Delega e attribuzione delle mansioni

In vigore dal 23 nov 2017
Delega e attribuzione delle mansioni 1.   I TSO hanno la facoltà di delegare in toto o in parte qualsiasi mansione che sono incaricati di svolgere in forza del presente regolamento a uno o più soggetti terzi, purché questi siano in grado di espletare la rispettiva mansione con un'efficienza almeno pari a quella del TSO delegante. Il TSO delegante resta responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento, compreso l'obbligo di assicurare l'accesso delle autorità di regolamentazione competenti alle informazioni necessarie per effettuare il monitoraggio, a norma dell' della direttiva 2009/72/CE. 2.   Prima del conferimento della delega, il soggetto terzo interessato dimostra al TSO delegante la propria capacità di svolgere le mansioni da delegare. 3.   Qualora una mansione specificata nel presente regolamento sia delegata in toto o in parte a un soggetto terzo, prima del conferimento della delega il TSO delegante è tenuto a garantire la conclusione di idonei accordi di riservatezza conformemente agli obblighi in materia che gli incombono. Dopo aver delegato una mansione in toto o in parte a un soggetto terzo, il TSO delegante è tenuto a informare l'autorità di regolamentazione competente e a pubblicare la sua decisione su Internet. 4.   Fatte salve le mansioni affidate ai TSO a norma della direttiva 2009/72/CE, uno Stato membro, o se del caso un'autorità di regolamentazione competente, può attribuire a uno o più soggetti terzi le mansioni o gli obblighi che competono ai TSO in forza del presente regolamento. Lo Stato membro interessato, o se del caso l'autorità di regolamentazione interessata, può attribuire solo le mansioni e gli obblighi dei TSO che non richiedono una cooperazione diretta, un processo decisionale comune o l'instaurazione di una relazione contrattuale con i TSO di altri Stati membri. Prima dell'attribuzione, il soggetto terzo interessato dimostra allo Stato membro, o se del caso all'autorità di regolamentazione competente, la propria capacità di svolgere la mansione da attribuire. 5.   Nel caso in cui uno Stato membro o un'autorità di regolamentazione attribuisca mansioni e obblighi a un soggetto terzo, i riferimenti al TSO nel presente regolamento si intendono come riferimenti al soggetto al quale sono stati attribuiti le mansioni e gli obblighi. L'autorità di regolamentazione competente garantisce il controllo regolamentare di detto soggetto in relazione alle mansioni e agli obblighi attribuiti.
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Delega e attribuzione delle mansioni (Art. 13 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo