Art. 11

Obblighi di riservatezza

In vigore dal 23 nov 2017
Obblighi di riservatezza 1.   Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. 2.   L'obbligo del segreto professionale è applicabile a chiunque sia soggetto alle disposizioni del presente regolamento. 3.   Le informazioni riservate ricevute dalle persone o dalle autorità di regolamentazione di cui al paragrafo 2 nell'espletamento delle loro mansioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre norme dell'Unione pertinenti. 4.   Fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale o dell'Unione, le autorità di regolamentazione, gli organismi o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono utilizzarle unicamente ai fini dell'espletamento delle funzioni che esercitano in virtù del presente regolamento, salvo consenso scritto del proprietario primario dei dati.
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