Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 23 nov 2017
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce orientamenti dettagliati in materia di bilanciamento del sistema elettrico, compresa la fissazione di principi comuni per l'acquisizione e il regolamento delle riserve per il contenimento della frequenza, delle riserve per il ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione e una metodologia comune per l'attivazione delle riserve per il ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione.
2. Il presente regolamento si applica ai gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»), ai gestori dei sistemi di distribuzione («DSO»), compresi i sistemi di distribuzione chiusi, alle autorità di regolamentazione, all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («l'Agenzia»), alla rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica («ENTSO-E»), ai terzi cui siano state delegate o attribuite responsabilità e agli altri operatori di mercato.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi di trasmissione e a tutte le interconnessioni nell'Unione, fatta eccezione per i sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante interconnessioni.
4. Qualora in uno Stato membro esistano più TSO, il presente regolamento si applica a tutti i TSO operanti nello Stato membro. Se un TSO non svolge una funzione connessa a uno o più obblighi derivanti dal presente regolamento, gli Stati membri possono disporre che la responsabilità di rispettare tali obblighi sia attribuita a uno o più TSO specifici.
5. Se un'area di controllo frequenza/potenza («LFC») è costituita da due o più TSO, tutti i TSO di quell'area LFC possono decidere, previa approvazione delle autorità di regolamentazione competenti, di esercitare uno o più obblighi derivanti dal presente regolamento in modo coordinato per tutte le aree di programmazione dell'area LFC.
6. Le piattaforme europee per lo scambio di prodotti standard per l'energia di bilanciamento possono essere aperte ai TSO che operano in Svizzera, a condizione che la legge nazionale di tale paese attui le principali disposizioni della legislazione dell'Unione relativa al mercato dell'energia elettrica e che esista un accordo intergovernativo di cooperazione in materia fra l'UE e la Svizzera o che l'esclusione della Svizzera rischi di comportare flussi fisici non programmati di energia elettrica attraverso la Svizzera in grado di compromettere la sicurezza del sistema della regione.
7. Subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 6, la partecipazione della Svizzera alle piattaforme europee per lo scambio di prodotti standard per l'energia di bilanciamento è decisa dalla Commissione sulla base di un parere dell'Agenzia e di tutti i TSO secondo le procedure di cui all', paragrafo 3. I diritti e le responsabilità dei TSO svizzeri sono coerenti con i diritti e le responsabilità dei TSO attivi nell'Unione onde assicurare un buon funzionamento del mercato del bilanciamento a livello di Unione e condizioni di parità per tutti i portatori d'interesse.
8. Il presente regolamento si applica a tutti gli stati del sistema definiti all' del regolamento (UE) 2017/1485.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:2195:oj#art-1