Art. 4
Termini e condizioni o metodologie dei TSO
In vigore dal 23 nov 2017
Termini e condizioni o metodologie dei TSO
1. I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano per approvazione alle autorità di regolamentazione competenti conformemente all' della direttiva 2009/72/CE entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento.
2. I TSO partecipanti collaborano strettamente qualora in forza del presente regolamento sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO. I TSO, con l'assistenza dell'ENTSO-E, informano regolarmente le autorità di regolamentazione competenti e l'Agenzia dei progressi nell'elaborazione di detti termini e condizioni o metodologie.
3. I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie conformemente all', paragrafo 2, qualora non pervengano a un consenso, deliberano a maggioranza qualificata. Per le proposte a norma dell', paragrafo 2, la maggioranza qualificata prevede una maggioranza di:
a)
TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri; e
b)
TSO rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.
Una minoranza di blocco per le decisioni di cui all', paragrafo 2, deve includere TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si riterrà raggiunta la maggioranza qualificata.
4. Se le regioni interessate sono costituite da più di cinque Stati membri, qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie conformemente all', paragrafo 3, non pervengano a un consenso, essi deliberano a maggioranza qualificata. Per le proposte a norma dell', paragrafo 3, la maggioranza qualificata prevede una maggioranza di:
a)
TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati; e
b)
TSO rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65 % della popolazione dell'area interessata.
La minoranza di blocco per le decisioni a norma dell', paragrafo 3, deve includere almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si riterrà raggiunta la maggioranza qualificata.
5. I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma dell', paragrafo 3, relativamente alle regioni composte da non più di cinque Stati membri decidono per consenso.
6. Per quanto attiene alle decisioni dei TSO di cui ai paragrafi 3 e 4, si attribuisce un voto per ciascuno Stato membro. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.
7. Se i TSO non presentano, entro la scadenza fissata dal presente regolamento, una proposta di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione competenti, essi trasmettono a queste ultime e all'Agenzia i pertinenti progetti di proposta di termini e condizioni o metodologie, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L'Agenzia informa la Commissione e, in collaborazione con le autorità di regolamentazione competenti e su richiesta della Commissione stessa, indaga sui motivi dell'inadempienza e ne informa la Commissione. Quest'ultima prende i provvedimenti opportuni per consentire l'adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie necessari entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni dell'Agenzia.
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