Art. 6

Modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO

In vigore dal 23 nov 2017
Modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO 1.   Qualora una o più autorità di regolamentazione, conformemente all' della direttiva 2009/72/CE, richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati conformemente all', paragrafi 2, 3 e 4, i pertinenti TSO presentano per approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie entro due mesi dalla richiesta delle autorità di regolamentazione competenti. Le autorità di regolamentazione competenti decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione. 2.   Qualora le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di pervenire a un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie entro due mesi, o su loro richiesta congiunta, l'Agenzia adotta entro sei mesi una decisione relativa alle modifiche dei termini e delle condizioni o delle metodologie, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009. Se i pertinenti TSO non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura prevista all'. 3.   I TSO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie oppure le autorità di regolamentazione responsabili della loro adozione conformemente all', paragrafi 2, 3 e 4, possono chiedere una modifica di tali termini e condizioni o metodologie. Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all' e sono approvate conformemente alla procedura stabilita agli .
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