Art. 3
Obiettivi e aspetti regolamentari
In vigore dal 23 nov 2017
Obiettivi e aspetti regolamentari
1. Il presente regolamento intende:
a)
promuovere la concorrenza effettiva, la non discriminazione e la trasparenza nei mercati del bilanciamento;
b)
migliorare l'efficienza del bilanciamento e dei mercati del bilanciamento europeo e nazionali;
c)
integrare i mercati del bilanciamento e promuovere le possibilità di scambio dei servizi di bilanciamento, contribuendo nel contempo alla sicurezza operativa;
d)
contribuire al funzionamento efficiente a lungo termine e allo sviluppo del sistema di trasmissione e del settore dell'energia elettrica nell'Unione, facilitando nel contempo il funzionamento efficiente e coerente dei mercati del giorno prima, infragiornaliero e del bilanciamento;
e)
garantire che l'acquisizione dei servizi di bilanciamento sia equo, obiettivo, trasparente e basato sul mercato, non presenti barriere ingiustificate all'ingresso di nuovi concorrenti e promuova la liquidità dei mercati del bilanciamento evitando nel contempo indebite distorsioni nell'ambito del mercato interno dell'energia elettrica;
f)
agevolare la partecipazione della gestione della domanda, compresi i dispositivi di aggregazione e lo stoccaggio dell'energia, garantendo che siano in concorrenza con altri servizi di bilanciamento in condizioni di parità e, ove necessario, che agiscano in modo indipendente nel fornire il servizio a un unico impianto di consumo;
g)
agevolare la partecipazione delle fonti di energia rinnovabili e favorire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla penetrazione dell'energia rinnovabile.
2. Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri, le autorità di regolamentazione competenti e i gestori di sistema:
a)
applicano i principi di proporzionalità e di non discriminazione;
b)
garantiscono la trasparenza;
c)
applicano il principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte;
d)
fanno in modo che i TSO si avvalgano, nella misura del possibile, di meccanismi basati sul mercato, per garantire la sicurezza e la stabilità della rete;
e)
assicurano che lo sviluppo dei mercati a termine, del giorno prima e infragiornaliero non sia compromesso;
f)
rispettano la responsabilità attribuita al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso quanto disposto dalla normativa nazionale;
g)
si consultano con i pertinenti DSO e tengono conto del potenziale impatto sul loro sistema;
h)
tengono conto delle norme tecniche e delle specifiche tecniche europee concordate.
Storico versioni
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