Art. 38
Requisiti generali
In vigore dal 23 nov 2017
Requisiti generali
1. Due o più TSO, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti a norma dell' della direttiva 2009/72/CE, possono elaborare una proposta di applicazione di uno dei seguenti processi:
a)
processo di allocazione coottimizzata di cui all';
b)
processo di allocazione basato sul mercato di cui all';
c)
processo di allocazione basato sull'analisi dell'efficienza economica di cui all'.
La capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve prima dell'entrata in vigore del presente regolamento può continuare a essere usata a tale scopo fino alla scadenza del periodo contrattuale.
2. La proposta di applicazione del processo di allocazione comprende:
a)
i confini tra zone di offerta, l'orizzonte temporale del mercato, la durata dell'applicazione e la metodologia da applicare;
b)
in caso di processo di allocazione basato sull'analisi dell'efficienza economica, il volume della capacità interzonale allocata e l'analisi dell'efficienza economica effettiva che giustifica l'efficienza dell'allocazione.
3. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta per armonizzare la metodologia del processo di allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve per orizzonte temporale a norma dell' e, se del caso, a norma degli .
4. La capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve è usata esclusivamente per riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale, per riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica e per riserve di sostituzione. Il margine operativo di trasmissione, calcolato a norma del regolamento (UE) 2015/1222, è usato per la gestione e lo scambio di riserve per il contenimento della frequenza, fatti salvi gli interconnettori in corrente continua («c.c.») per i quali la capacità interzonale per la gestione e lo scambio di riserve per il contenimento della frequenza può anche essere allocata secondo quanto disposto dal paragrafo 1.
5. I TSO possono allocare la capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve solo se la capacità interzonale è calcolata secondo le metodologie di cui ai regolamenti (UE) 2015/1222 e (UE) 2016/1719.
6. Nel calcolo della capacità interzonale i TSO considerano la capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve come capacità interzonale già allocata.
7. Se i detentori di diritti fisici di trasmissione usano la capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento, la capacità è considerata nominata esclusivamente al fine di escluderla dall'applicazione del principio detto «use-it-or-sell-it» (uso o vendita, 'UIOSÌ).
8. Tutti i TSO che scambiano capacità di bilanciamento o condividono riserve valutano periodicamente se la capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve è ancora necessaria a tal fine. Se si applica il processo di allocazione basato sull'analisi dell'efficienza economica, si procede alla valutazione almeno una volta l'anno. La capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve che non è più necessaria è rilasciata il prima possibile e restituita nei successivi orizzonti temporali di allocazione della capacità. Tale capacità non è più considerata già allocata nel calcolo della capacità interzonale.
9. La capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve che non è stata usata per il corrispondente scambio di energia di bilanciamento è rilasciata per lo scambio di energia di bilanciamento con tempi di attivazione più brevi o per eseguire il processo di compensazione dello sbilanciamento.
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