Art. 41
Processo di allocazione basato sul mercato
In vigore dal 23 nov 2017
Processo di allocazione basato sul mercato
1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità possono elaborare una proposta di metodologia per un processo di allocazione della capacità interzonale basato sul mercato per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve. La metodologia si applica allo scambio di capacità di bilanciamento o alla condivisione delle riserve con periodo contrattuale non superiore a un giorno e se la contrattazione si svolge non più di una settimana prima della fornitura di capacità di bilanciamento. La metodologia comprende:
a)
la procedura di notifica del ricorso al processo di allocazione basato sul mercato;
b)
la descrizione dettagliata delle modalità di determinazione del valore di mercato effettivo della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve e del valore di mercato previsto della capacità interzonale per lo scambio di energia e, se del caso, del valore di mercato effettivo della capacità interzonale per gli scambi di energia e del valore di mercato previsto della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve;
c)
la descrizione dettagliata del metodo di determinazione dei prezzi, del regime dell'irrevocabilità e della ripartizione delle rendite di congestione per la capacità interzonale che è stata allocata alle offerte di acquisto per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve tramite il processo di allocazione basato sul mercato;
d)
la procedura volta a definire il volume massimo della capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve a norma del paragrafo 2.
2. La capacità interzonale allocata in base a un processo basato sul mercato è limitata al 10 % della capacità disponibile per lo scambio di energia del precedente anno civile di riferimento tra zone di offerta o, in caso di nuovi interconnettori, al 10 % della capacità tecnica installata totale dei nuovi interconnettori.
Questa limitazione del volume può non applicarsi se la contrattazione si svolge non più di due giorni prima della fornitura di capacità di bilanciamento o se i confini tra zone di offerta sono connessi tramite interconnettori in corrente continua, fino a quando il processo di allocazione coottimizzato non sarà armonizzato a livello di Unione a norma dell', paragrafo 3.
3. La metodologia è basata sul confronto tra il valore di mercato effettivo della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve e il valore di mercato previsto della capacità interzonale per lo scambio di energia, o sul confronto tra il valore di mercato previsto della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve e il valore di mercato effettivo della capacità interzonale per lo scambio di energia.
4. Il metodo di determinazione dei prezzi, il regime dell'irrevocabilità e la ripartizione delle rendite di congestione per la capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve tramite il processo basato sul mercato assicurano pari trattamento rispetto alla capacità interzonale allocata per lo scambio di energia.
5. La capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve tramite il processo di allocazione basato sul mercato è usata solo per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve e il corrispondente scambio di energia di bilanciamento.
Storico versioni
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