Art. 40

Processo di allocazione coottimizzato

In vigore dal 23 nov 2017
Processo di allocazione coottimizzato 1.   Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta di metodologia per il processo di allocazione coottimizzato della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve. La metodologia si applica allo scambio di capacità di bilanciamento o alla condivisione delle riserve con periodo contrattuale non superiore a un giorno e se la contrattazione si svolge non più di un giorno prima della fornitura di capacità di bilanciamento. La metodologia comprende: a) la procedura di notifica del ricorso al processo di allocazione coottimizzato; b) la descrizione dettagliata delle modalità di allocazione della capacità interzonale alle offerte inerenti allo scambio di energia e alle offerte inerenti allo scambio di capacità di bilanciamento o alla condivisione delle riserve in un unico processo di ottimizzazione per le aste implicite ed esplicite; c) la descrizione dettagliata del metodo di determinazione dei prezzi, del regime dell'irrevocabilità e della ripartizione delle rendite di congestione per la capacità interzonale che è stata allocata alle offerte di acquisto per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve tramite il processo di allocazione coottimizzato; d) la procedura volta a definire il volume massimo della capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve. 2.   La metodologia è basata sul confronto tra il valore di mercato effettivo della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve e il valore di mercato effettivo della capacità interzonale per lo scambio di energia. 3.   Il metodo di determinazione dei prezzi, il regime dell'irrevocabilità e la ripartizione delle rendite di congestione per la capacità interzonale allocata alle offerte di acquisto per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve tramite il processo di allocazione coottimizzato assicurano pari trattamento rispetto alla capacità interzonale allocata alle offerte di acquisto per lo scambio di energia. 4.   La capacità interzonale allocata alle offerte di acquisto per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve tramite il processo di allocazione coottimizzato è usata unicamente per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve e per lo scambio associato di energia di bilanciamento.
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Processo di allocazione coottimizzato (Art. 40 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo