Art. 173

In vigore dal 26 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica alle domande di aiuto relative alle campagne di commercializzazione o al periodo di erogazione del premio aventi inizio il 1o gennaio 2005, ad eccezione dell' che si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004. Per la Commissione F. FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48). (2)  GU L 177 del 4.8.1972, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/2004 (GU L 58 del 26.2.2004, pag. 14). (3)  GU L 161 del 23.6.1976, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1252/2001 (GU L 173 del 27.6.2001, pag. 27). (4)  GU L 207 del 17.8.1996, pag. 1. (5)  GU L 75 del 20.3.1999, pag. 20. (6)  GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 206/2004 (GU L 34 del 6.2.2004, pag. 33). (7)  GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1777/2001 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 66). (8)  GU L 299 del 20.11.1999, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/2002 (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 10). (9)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 92). (10)  GU L 328 del 17.12.2003, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1766/2004 (GU L 315 del 14.10.2004, pag. 27). (11)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 52. (12)  GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003. (13)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. (14)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1). (15)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/55/CE (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 18). (16)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23). (17)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23). (18)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. (19)  GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4). (20)  GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003. (21)  GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25. (22)  GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18). (23)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (24)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (25)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. (26)  GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309. (27)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. (28)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 45. (29)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 36. (30)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 96. (31)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. (32)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. (33)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. (34)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. (35)  GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3. (36)  GU L 67 dell'11.3.1982, pag. 23. (37)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. (38)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (39)  GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. (40)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. (41)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. ALLEGATO I PROVA DI AMAREZZA DEI LUPINI DI CUI ALL', PARAGRAFO 5 Da effettuare su un campione di 200 semi prelevato da un quantitativo di 1 kg per partita di un peso massimo di 20 t. La prova deve essere limitata alla dimostrazione qualitativa della presenza di semi amari nel campione. La tolleranza di omogeneità è di un seme su 100. Il metodo applicato è quello del taglio dei semi secondo von Sengbusch (1942), Ivanov e Smirnova (1932) e Eggebrecht (1949). I semi secchi o rigonfi sono tagliati trasversalmente. Le metà ottenute vengono poste su un setaccio e immerse per dieci secondi in una soluzione iodo-iodurata e quindi sciacquati con acqua per cinque secondi. La superficie di taglio dei semi amari tende al bruno, mentre nei semi a basso tenore di alcaloidi resta gialla. Per preparare la soluzione iodo-iodurata, si sciolgono 14 g di ioduro di potassio nella minor quantità d'acqua possibile, si aggiungono 10 g di iodio e si porta la soluzione a 1 000 cm3. La soluzione viene lasciata a riposo una settimana prima di essere utilizzata. Essa va conservata in flaconi di vetro scuro. Prima dell'uso, la soluzione madre viene diluita da tre a cinque volte. ALLEGATO II PAGAMENTO SPECIFICO PER IL RISO Calcolo del coefficiente di riduzione di cui all' 1. Per determinare un eventuale superamento della superficie di base di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'autorità competente dello Stato membro tiene conto delle superfici o delle sottosuperfici di base fissate all' del suddetto regolamento, da una parte, e del totale delle superfici per le quali sono state presentate domande per tali superfici e sottosuperfici di base, dall'altra. 2. Nel determinare la superficie complessiva per la quale sono state presentate domande di aiuto, non si tiene conto delle domande o di parti di esse che in seguito a un controllo siano risultate manifestamente ingiustificate. 3. Se viene riscontrato un superamento per alcune superfici o sottosuperfici di base, lo Stato membro ne stabilisce la percentuale, calcolata fino a due decimali, rispettando il termine fissato all', paragrafo 2, del presente regolamento. Quando un superamento è prevedibile, lo Stato membro ne informa immediatamente i produttori. 4. Il coefficiente di riduzione del pagamento specifico per il riso è calcolato, conformemente all' del regolamento (CE) n. 1782/2003, secondo la formula seguente: Coefficiente di riduzione = superficie di riferimento della sottosuperficie di base, divisa per la superficie totale per la quale sono state presentate domande di aiuto per la sottosuperficie suddetta. La riduzione dell'aiuto specifico per il riso è calcolata secondo la formula seguente: Aiuto specifico ridotto per il riso = aiuto specifico per il riso moltiplicato per il coefficiente di riduzione. Il coefficiente di riduzione e l'aiuto specifico ridotto per il riso sono calcolati per ciascuna sottosuperficie di base, dopo la ridistribuzione prevista all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. La ridistribuzione viene effettuata a vantaggio delle sottosuperfici di base per le quali sono stati superati i massimali. Essa è proporzionale ai superamenti rilevati nelle sottosuperfici di base per le quali sono stati superati i massimali. ALLEGATO III Pagamento specifico per il riso A.   Superficie seminata oggetto della domanda di aiuto (dati provvisori) Dati di cui all', paragrafo 1, lettera a) Stato membro …… (solo per la Francia) superficie di base: …………… Sottosuperficie Superficie di riferimento (in ha) (1) Varietà Superficie seminata oggetto della domanda di aiuto (in ha) (2) Superamento in percentuale Nome della sottosuperficie 1 Varietà 1 Varietà 2 Varietà 3 Varietà 4 Varietà 5 ….. TOTALE Nome della sottosuperficie 2 Varietà 1 Varietà 2 Varietà 3 Varietà 4 Varietà 5 ….. TOTALE Nome della sottosuperficie 3 Varietà 1 Varietà 2 Varietà 3 Varietà 4 Varietà 5 ….. TOTALE ….. Varietà 1 Varietà 2 Varietà 3 Varietà 4 Varietà 5 ….. TOTALE TOTALE B.   Superficie seminata oggetto della domanda di aiuto (dati definitivi) Dati di cui all', paragrafo 1, lettera b) Stato membro …… (solo per la Francia) superficie di base:…… Sottosuperficie Superficie di riferimento (in ha) (3) Varietà Superficie seminata oggetto della domanda di aiuto (in ha) (4) Superamento in percentuale Nome della sottosuperficie 1 Varietà 1 Varietà 2 Varietà 3 Varietà 4 Varietà 5 ….. TOTALE Nome della sottosuperficie 2 Varietà 1 Varietà 2 Varietà 3 Varietà 4 Varietà 5 ….. TOTALE Nome della sottosuperficie 3 Varietà 1 Varietà 2 Varietà 3 Varietà 4 Varietà 5 ….. TOTALE ….. Varietà 1 Varietà 2 Varietà 3 Varietà 4 Varietà 5 ….. TOTALE TOTALE C.   Superficie seminata per la quale è stato erogato un aiuto. Dati di cui all', paragrafo 1, lettera c) Stato membro …… (solo per la Francia) superficie di base:………………… Sottosuperficie Superficie di riferimento (in ha) (5) Varietà Superficie seminata per la quale è stato erogato un aiuto (in ha) Aiuto specifico versato (EUR/ha) (6) Nome della sottosuperficie 1 Varietà 1 Varietà 2 Varietà 3 Varietà 4 Varietà 5 ….. TOTALE Nome della sottosuperficie 2 Varietà 1 Varietà 2 Varietà 3 Varietà 4 Varietà 5 ….. TOTALE Nome della sottosuperficie 3 Varietà 1 Varietà 2 Varietà 3 Varietà 4 Varietà 5 ….. TOTALE ….. Varietà 1 Varietà 2 Varietà 3 Varietà 4 Varietà 5 ….. TOTALE TOTALE (1)   del regolamento (CE) n. 1782/2003. (2)  , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. (3)   del regolamento (CE) n. 1782/2003. (4)  , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. (5)   del regolamento (CE) n. 1782/2003. (6)   del regolamento (CE) n. 1782/2003 e allegato II del presente regolamento. ALLEGATO IV di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 1 SUPERFICI DI BASE (1000 ha) Regione Tutte le colture di cui granturco di cui foraggi insilati BELGIO Totale 489,5 96,4 di cui Fiandre-Bruxelles DANIMARCA 2 018,6 GERMANIA 10 159,4 (1) 540,3 (3) Schleswig-Holstein 506,2 Hamburg 5,1 Niedersachsen 1 424,7 Bremen 1,8 Nordrhein-Westfalen 948,5 Rheinland-Pfalz 368,6 Hessen 461,4 Baden-Württemberg 735,5 122,1 Bayern 1 776,0 418,2 Saarland 36,6 Berlin 2,9 Brandenburg 889,6 Mecklenburg-Vorpommern 968,2 Sachsen 599,0 Sachsen-Anhalt 880,9 Thüringen 554,4 GRECIA 1 491,7 222,1 SPAGNA Regadío 1 371,1 403,4 Secano 7 849,0 FRANCIA Totale 13 582,1 Superficie di base per il granturco 613,8 (2) Superficie di base irrigata 1 209,7 (2) IRLANDA 345,6 0,2 ITALIA 5 801,2 400,8 LUSSEMBURGO 42,8 PAESI BASSI 441,7 208,3 AUSTRIA 1 203,5 PORTOGALLO Azzorre 9,7 Madeira — Regadío 0,31 0,29 — Altre 0,30 Continentale — Regadío 293,4 221,4 — Altre 622,7 FINLANDIA 1 591,5 200,0 SVEZIA 1 737,1 130,0 REGNO UNITO Inghilterra 3 794,6 33,2 (3) Scozia 551,6 Irlanda del Nord 52,9 Galles 61,4 1,2 (1) (1)  In caso di applicazione dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003. (2)  Compresi 284 000 ha di superficie di base irrigata per il granturco. (3)  Tranne il granturco. ALLEGATO V di cui all', paragrafo 1, lettera b) Varietà di lino destinato alla produzione di fibre ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi Adélie Agatha Alba Alizée Angelin Argos Ariane Artemida Aurore Belinka Bonet Caesar Augustus Diane Diva Drakkar Electra Elise Escalina Evelin Exel Hermes Ilona Jitka Jordan Kastyciai Laura Liflax Liviola Loréa Luna Marina Marylin Melina Merkur Modran Nike Opaline Rosalin Selena Super Tabor Texa Venica Venus Veralin Viking Viola ALLEGATO VI di cui all', paragrafo 4 e all', paragrafo 2 ALLEGATO VII Leguminose foraggere di cui all' Codice NC 0713 90 Vicia spp. tranne Vicia faba e Vicia sativa, quando il raccolto è effettuato alla piena maturazione Vicia sativa quando il raccolto è effettuato in un momento diverso dalla piena maturazione ex 1209 29 50 Lupinus spp. diverso dai lupini dolci ex 1214 90 99 Medicago spp. Trifolium spp. Lathyrus spp. Melilotus spp. Onobrychis spp. Ornithopus sativus Hedysarum coronarium Lotus corniculatus Galega orientalis Trigonella foenum-graecum Vigna sinensis ALLEGATO VIII COLTURE DI CUI ALL' Colture Stato membro Regione Tutte le colture ammissibili Estonia Finlandia L'intero territorio L'intero territorio Svezia L'intero territorio Granturco dolce Canapa destinata alla produzione di fibre Tutti gli Stati membri L'intero territorio ALLEGATO IX DATI DA COMUNICARE ALLA COMMISSIONE (di cui all', paragrafo 1) I dati sono presentati sotto forma di una serie di tabelle elaborate secondo il modello seguente: — un primo gruppo di tabelle fornisce le informazioni a livello di ciascuna regione di produzione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003, — un secondo gruppo di tabelle fornisce i dati per ciascuna regione a livello di superficie di base, ai sensi dell'allegato IV del presente regolamento, — una tabella unica compendia le informazioni per Stato membro. Le tabelle devono essere trasmesse su supporto sia cartaceo che informatico. Formule per superfici : 5 = 1 + 2 + 3 + 4 10 = 7 + 8 + 9 16 = 17 + 18 21 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20 Osservazioni: Ciascuna tabella deve specificare la regione di cui trattasi. La resa è quella utilizzata per il calcolo dei pagamenti per superficie per i seminativi secondo il titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003. La distinzione tra «irrigato» e «non irrigato» va effettuata soltanto per le regioni miste. In tal caso: (d) = (e) + (f) (j) = (k) + (l) La riga 1 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce del supplemento al pagamento per superficie di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. La riga 2 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce dell'aiuto speciale di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003. La riga 19 riguarda soltanto le superfici messe a riposo o imboschite ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1257/1999, considerate come seminativi ritirati dalla produzione ai sensi dell', paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003. La riga 20 riporta le superfici di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003. I dati devono essere comunicati anche per i produttori che non chiedono di beneficiare dell'aiuto per ettaro a titolo dei pagamenti per superficie per i seminativi (titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003). Tali dati vanno indicati nelle colonne «m» e «n» sotto la voce «Altro» e riguardano principalmente i seminativi dichiarati come superfici foraggere per l'ottenimento dei premi alla produzione di carni bovine e ovine. La riga 23 riguarda la messa a riposo di superfici destinate a colture non alimentari per cui non è versato alcun pagamento compensativo conformemente alle modalità di applicazione dell', paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (per esempio barbabietola, topinambur e radici di cicoria). La riga 24 riguarda il ritiro dalla produzione di superfici utilizzate per colture di leguminose foraggere in applicazione dell', paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003. DATI Nome della regione: ………………………………… Data: ……………………………… COLTURE n. Domanda > 92 tonnellate Domanda < 92 tonnellate Altro Numero totale di domande = Numero totale di domande = Numero totale di domande = Resa (t/ha) Superficie (ha) Resa (t/ha) Superficie (ha) Resa (t/ha) Superficie (ha) Totale Non irrigato Irrigato Totale Non irrigato Irrigato Totale Non irrigato Irrigato Totale Non irrigato Irrigato (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) Frumento duro, , par. 1 1 Frumento duro, , par. 3 2 Granturco (superficie di base separata) 3 Altri cereali 4 Totale cereali 5 — di cui insilati 6 Fave di soia 7 Semi di ravizzone 8 Semi di girasole 9 Totale semi oleosi 10 Totale colture proteiche 11 Totale semi di lino 12 Totale lino destinato alla produzione di fibre 13 Totale canapa destinata alla produzione di fibre 14 Foraggi insilati 15 Totale seminativi ritirati dalla produzione () 16 — di cui seminativi oggetto di ritiro obbligatorio dalla produzione 17 — di cui seminativi oggetto di ritiro volontario dalla produzione, , par. 6 18 — di cui seminativi ritirati dalla produzione senza compenso, , par. 8 19 Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini 20 Totale 21 Seminativi ritirati dalla produzione destinati a colture non alimentari 22 — di cui senza compenso 23 Seminativi ritirati dalla produzione e coltivati a leguminose foraggere 24 ALLEGATO X Zone ammissibili al premio per capra 1. Germania: tutte le zone montane ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1257/99. 2. Grecia: l'intero paese. (1) 3. Spagna: le comunità autonome di Andalusia, Aragona, isole Baleari, Castiglia-La Mancha, Castiglia-Leon, Catalogna, Estemadura, Galizia (escluse le province di La Coruña e Lugo), Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana e isole Canarie nonché tutte le zone montane ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1257/99 situate al di fuori delle suddette comunità autonome. 4. Francia: Corsica, i dipartimenti d'oltremare (1) e tutte le zone montane ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1257/99 situate al di fuori della suddetta regione. 5. Italia: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché tutte le zone montane ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1257/99 situate al di fuori delle suddette regioni. 6. Cipro: l'intero paese. 7. Austria: tutte le zone montane ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1257/99. 8. Portogallo: l'intero paese, eccetto le Azzorre. (1) 9. Slovenia: l'intero paese. 10. Slovacchia: tutte le zone montane ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1257/99. (1)  I dipartimenti francesi d'oltremare, Madeira, le isole Canarie e le isole dell'Egeo sono considerati esclusi dal presente allegato in caso di applicazione dell'esclusione facoltativa di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 da parte degli Stati membri interessati. ALLEGATO XI DOMANDE PREMI PER PECORA E PER CAPRA STATO MEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 31 LUGLIO DI OGNI ANNO Tipo di animale femmina Pecore non nutrici Pecore nutrici Capre Totale animali femmine Numero di domande  (1) Numero totale di animali femmine dichiarati per domanda  (2) 10/20 (3) 21/50 51/100 101/500 501/1000 +1 000 Numero di premi oggetto della domanda TOTALE Di cui con premio supplementare  (4) (1)  Ad esempio, in un'azienda mista con capre e pecore non nutrici si avrà «1» nelle caselle di questa riga relative alle capre e alle pecore non nutrici — nonché nella colonna «totale animali femmine» — e «0» nella casella relativa alle pecore nutrici. Ciò indica che in questa riga la colonna «totale animali femmine» può avere un valore inferiore alla somma delle altre tre cifre della stessa riga. (2)  La riga da utilizzare (patrimonio ovino o caprino) deve basarsi sul numero complessivo di animali femmine. Per le righe che rientrano sotto questo titolo, la colonna «Totale animali femmine» deve essere pari alla somma del numero delle «pecore non nutrici», delle «pecore nutrici» e delle «capre» delle tre colonne precedenti. (3)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, non è possibile presentare domanda per un numero di pecore e/o capre inferiore a dieci. (4)  Conformemente agli del presente regolamento (zone svantaggiate). ALLEGATO XII PAGAMENTO PREMI PER PECORA E PER CAPRA. . . . . . . . . . . STATO MEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATA Tipo di animale femmina Pecore non nutrici Pecore nutrici Capre Totale animali femmine o importo totale Numero di premi versati (capi) Numero di pagamenti supplementari per capo  (1) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Numero di premi supplementari  (2) Numero di premi per pecora o per capra Importi versati (EUR) Importo dei pagamenti supplementari diversi da quelli per capo  (1) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Importo dei pagamenti supplementari per capo  (1) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Importo dei premi supplementari  (2) Importo dei premi per pecora o per capra TOTALE (1)  In caso di applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003 (periodo transitorio). (2)  A norma degli del presente regolamento (zone svantaggiate). ALLEGATO XIII FUNZIONAMENTO DELLA RISERVA NAZIONALE STATO MEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 30 APRILE DI OGNI ANNO Trasferimento di diritti durante l'anno sopraindicato Numero dei diritti al premio a) SALDO DELLA RISERVA NAZIONALE ALL'INIZIO DELL'ANNO (= FINE DELL'ANNO PRECEDENTE) DIRITTI RESTITUITI ALLA RISERVA NAZIONALE SENZA PAGAMENTO COMPENSATORIO b) A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI DIRITTI SENZA TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA c) DIRITTI AL PREMIO INUTILIZZATI (UTILIZZO INSUFFICIENTE) d) TOTALE = b) + c) e) DIRITTI ASSEGNATI f) DIRITTI CONCESSI AD AGRICOLTORI IN ZONE SVANTAGGIATE g) SALDO DELLA RISERVA NAZIONALE ALLA FINE DELL'ANNO = a) + d) — e) ALLEGATO XIV PERIODI E TERMINI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DI DIRITTI E DOMANDE DI PREMIO STATO MEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 30 APRILE DI OGNI ANNO Data di inizio Scadenza TERMINE PER IL TRASFERIMENTO PERMANENTE DI DIRITTI XXXXX TERMINE PER LA CESSIONE TEMPORANEA DI DIRITTI XXXXX PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DIRITTI PROVENIENTI DALLA RISERVA NAZIONALE TERMINE PER L'ASSEGNAZIONE DI DIRITTI PROVENIENTI DALLA RISERVA NAZIONALE XXXXX PERIODO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PREMIO PERIODO DI DETENZIONE ALLEGATO XV ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DI CUI ALL' — Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — Ayrshire — Armoricaine — Bretonne Pie-noire — Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR) — Groninger Blaarkop — Guernsey — Jersey — Malkeborthorn — Reggiana — Valdostana Nera — Itäsuomenkarja — Länsisuomenkarja — Pohjoissuomenkarja. ALLEGATO XVI RESA LATTIERA MEDIA DI CUI ALL' (kg) Belgio 5 450 Danimarca 6 800 Germania 5 800 Grecia 4 250 Spagna 4 650 Francia 5 550 Irlanda 4 100 Italia 5 150 Lussemburgo 5 700 Paesi Bassi 6 800 Austria 4 650 Portogallo 5 100 Finlandia 6 400 Svezia 7 150 Regno Unito 5 900 ALLEGATO XVII MASSIMALI NAZIONALI RELATIVI AL PREMIO ALL'ABBATTIMENTO DI CUI ALL', PARAGRAFO 1, APPLICABILI DAL 1o GENNAIO 2005 Bovini adulti Vitelli Belgio 711 232 335 935 Danimarca 711 589 54 700 Germania 4 357 713 652 132 Grecia 235 060 80 324 Spagna (1) 1 982 216 25 629 Francia (2) 4 041 075 2 045 731 Irlanda 1 776 668 0 Italia 3 426 835 1 321 236 Lussemburgo 21 867 3 432 Paesi Bassi 1 207 849 1 198 113 Austria 546 557 129 881 Portogallo (3) 325 093 70 911 Finlandia 382 536 10 090 Svezia 502 063 29 933 Regno Unito 3 266 212 26 271 (1)  Fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 1454/2001. (2)  Fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 1452/2001. (3)  Fatti salvi gli del regolamento (CE) n. 1453/2001. ALLEGATO XVIII Tabella di cui all', paragrafo 3, e all' 1.   PREMIO SPECIALE Numero di capi Regolamento (CE) n. .../2004 Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Regime generale e regime alla macellazione Esclusivamente regime alla macellazione Fascia di età unica o prima fascia di età Seconda fascia di età Entrambe le fasce di età Tori Manzi Manzi Manzi , par. 4, a) 15 settembre 1.1 Numero di capi oggetto di domanda da gennaio a giugno 1o marzo 1.2 Numero di capi oggetto di domanda da luglio a dicembre , par. 4, b), i); 31 luglio 1.3 Numero di capi accettati (tutto l'anno) , par. 4, b), ii) 31 luglio 1.4 Numero di capi non accettati per applicazione del massimale Numero di produttori Regolamento (CE) n. .../2004 Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Regime generale e regime alla macellazione Esclusivamente regime alla macellazione Unicamente fascia di età unica o prima fascia di età Unicamente seconda fascia di età Entrambe le fasce di età Unicamente entrambe le fasce di età , par. 4, b), i) 31 luglio 1.5. Numero di produttori che hanno beneficiato del premio 2.   PREMIO DI DESTAGIONALIZZAZIONE Regolamento (CE) n. .../2004 Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Fascia di età unica o prima fascia di età Seconda fascia di età Entrambe le fasce di età , par. 6, a) 15 settembre 2.1. Numero di capi oggetto di domanda 2.2. Numero di produttori 1o marzo 2.3. Numero di capi accettati 2.4. Numero di produttori 3.   PREMIO PER VACCA NUTRICE Regolamento (CE) n. .../2004 Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Mandrie di sole vacche nutrici Mandrie miste , par. 2, a), i) 15 settembre 3.1. Numero di capi oggetto di domanda da gennaio a giugno 1o marzo 3.2 Numero di capi oggetto di domanda da luglio a dicembre , par. 2, b), i); 31 luglio 3.3. Numero di vacche accettate (tutto l'anno) 3.4. Numero di giovenche accettate (tutto l'anno) 3.5 Numero di produttori che hanno beneficiato del premio (tutto l'anno) Importo per capo , par. 2, b), iii) 31 luglio 3.6. Premio nazionale , par. 2, b), ii) 31 luglio 3.7. Numero di capi non accettati a motivo dell'applicazione del massimale nazionale per le giovenche 4.   PAGAMENTO ALL'ESTENSIVIZZAZIONE 4.1.   Applicazione del coefficiente di densità unico (, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003) Regolamento (CE) n. .../2004 Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Premio speciale Premio per vacca nutrice Vacche da latte TOTALE , par. 6, b), i); , par. 6, b), ii); , par. 6, b), iii) 31 luglio 4.1.1 Numero di capi accettati 4.1.2. Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento 4.2.   Applicazione di entrambi i coefficienti di densità (, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003) Regolamento (CE) n. .../2004 Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Premio speciale Premio per vacca nutrice Vacche da latte TOTALE 1.4. - 1.8 < 1.4 1.4 - 1.8 < 1.4 1.4 - 1.8 < 1.4 1.4 - 1.8 < 1.4 , par. 6, b), i); 31 luglio 4.2.1. Numero di capi accettati 4.2.2. Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento 5.   PREMIO ESENTE DAL COEFFICIENTE DI DENSITÀ Regolamento (CE) n. .../2004 Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Animali Produttori , par. 6, b), iv) 31 luglio 5 Numero di capi e di produttori che hanno beneficiato del premio esente dall'applicazione del coefficiente di densità 6.   PREMIO ALL'ABBATTIMENTO Numero di capi Regolamento (CE) n. .../2004 Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Macellazione Esportazione Bovini adulti Vitelli Bovini adulti Vitelli , par. 1, a); , par. 2, a), ii); , par. 3, a) 15 settembre 6.1. Numero di capi oggetto di domanda da gennaio a giugno 1o marzo 6.2. Numero di capi oggetto di domanda da luglio a dicembre , par. 1, b), i); , par. 2, b), iv); , par. 3, b), i) 31 luglio 6.3. Numero di capi accettati (tutto l'anno) , par. 1, b), ii); , par. 2, b), v); , par. 3, b), ii) 31 luglio 6.4. Numero di capi non accettati per applicazione del massimale Numero di produttori Regolamento (CE) n. .../2004 Termine di presentazione Rif. Informazioni richieste Macellazione Esportazione Bovini adulti Vitelli Bovini adulti Vitelli , par. 1, b), i); , par. 2, b), iv); , par. 3, b), i) 31 luglio 6.5. Numero di produttori che hanno beneficiato del premio 7.   CONTINGENTAMENTO DELLE VACCHE NUTRICI Regolamento (CE) n. .../2004 Termine di presentazione Rif. Saldo dei diritti all'inizio dell'anno Diritti ceduti alla riserva nazionale derivanti da Diritti ottenuti dalla riserva nazionale Saldo dei diritti alla fine dell'anno , par. 3 1o marzo (dati provvisori) 7.1 a) Trasferimento senza l'azienda b) Utilizzo insufficiente , par. 3 31 luglio (dati definitivi) 7.2. ALLEGATO XIX TABELLA DI CUI ALL', AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 5 DELLO STESSO ARTICOLO Fino al 100 % Premio all'abbattimento (vitelli) Fino al 100 % Premio per vacca nutrice Fino al 40 % Premio all'abbattimento (bovini tranne i vitelli) Fino al 100 % Premio all'abbattimento (bovini tranne i vitelli) Fino al 75 % Premio speciale Riferimento nel regolamento (CE) n. 1782/2003 , par. 1 , par. 2, a), i) , par. 2, a), ii) , par. 6, b), i) , par. 2, b), ii) Importo in euro effettivamente versato (previa riduzione di cui all') ALLEGATO XX Estensione minima della superficie ammissibile per azienda nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie Nuovi Stati membri Estensione minima della superficie ammissibile per azienda (ha) Cipro 0,3 Repubblica ceca 1 Estonia 1 Ungheria 1 Possono tuttavia inoltrare domanda di pagamento le aziende di oltre 0,3 ha di frutteti o vigneti Lettonia 1 Lituania 1 Polonia 1 Slovacchia 1 ALLEGATO XXI SUPERFICI AGRICOLE NELL'AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE Nuovi Stati membri Superficie agricola nell'ambito del pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (migliaia di ha) Cipro 140 Repubblica ceca 3 469 Estonia 800 Ungheria 4 355 Lettonia 1 475 Lituania 2 289 Polonia 14 843 Slovacchia 1 976 ALLEGATO XXII MATERIE PRIME DI CUI ALL' Codice NC Breve descrizione dei prodotti ex 0602 90 41 Alberi da bosco a rotazione breve con un ciclo di raccolto massimo di 20 anni ex 0602 90 49 Alberi, arbusti e arboscelli, che producono materiale vegetale di cui al codice NC 1211 e al capitolo 14 della nomenclatura combinata, tranne quelli che possono essere destinati al consumo umano o animale ex 0602 90 51 Piante pluriennali coltivate in piena aria (ad es. Miscanthus sinensis) diverse dalle piante utilizzabili per il consumo umano o animale, in particolare quelle che producono materiale vegetale di cui al codice NC 1211, diverse dalla lavanda, lavandina e salvia, e al capitolo 14 della nomenclatura combinata ex 0602 90 59 Euphorbia lathyris, Sylibum marianum, Polygonum tinctorium e Isatis tinctoria 1211 90 95 Digitalis lanata, Secale cornutum e Hypericum perforatum, tranne il materiale vegetale utilizzabile per il consumo umano o animale ALLEGATO XXIII Prodotti finiti per la cui fabbricazione possono essere utilizzate le materie prime di cui all': — tutti i prodotti di cui ai capitoli da 25 a 99 della nomenclatura combinata; — tutti i prodotti di cui al capitolo 15 della nomenclatura combinata destinati ad usi diversi dal consumo umano o animale; — i prodotti di cui al codice NC 2207 20 00, impiegati direttamente nei carburanti o trasformati per successivo impiego nei carburanti; — il materiale da imballaggio di cui ai codici NC ex 1904 10 ed ex 1905 90 90, purché sia stata fornita la prova che i prodotti sono stati utilizzati per scopi non alimentari conformemente al disposto dell', paragrafo 4, del presente regolamento; — il bianco di funghi (micelio) di cui al codice NC 0602 91 10; — la gommalacca, le gomme, le resine, le gommoresine e i balsami naturali di cui al codice NC 1301; — i succhi e gli estratti di oppio di cui al codice NC 1302 11 00; — i succhi e gli estratti di piretro o di radici delle piante da rotenone di cui al codice NC 1302 14 00; — le altre mucillagini e gli altri ispessenti di cui al codice NC 1302 39 00; — tutti i prodotti agricoli di cui all', paragrafo 1, ed i loro derivati ottenuti con un processo di trasformazione intermedio che servono come combustibili nelle centrali elettriche per la produzione di energia; — tutti i prodotti di cui all', paragrafo 1, ed i loro derivati destinati ad usi energetici; — Miscanthus sinensis di cui al codice NC 0602 90 51, triturato, destinato ad essere utilizzato come lettiera per cavalli, concime organico, additivo per migliorare il compostaggio, lettiera per essiccare e pulire le piante, nonché destinato ad essere utilizzato come materiale edile allo stato di materia prima o di fibra. — tutti i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (2), sempreché non siano ottenuti da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione; — tutti i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1260/2001 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 30/2004 (4) della Commissione, sempreché non siano ottenuti dalla barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati dalla barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione. (1)  GU L 159 del 1.7.1993, pag. 112. (2)  GU L 36 del 7.2.2004, pag. 36. (3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. (4)  GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16.
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Art. 173 Regolamento (UE) 2004/1973 | Portale Normativo