Art. 5
Esame delle varietà
In vigore dal 26 ott 2004
1. Gli Stati membri elencati all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 redigono l'elenco delle varietà di frumento duro ammissibili al premio specifico alla qualità di cui all' dello stesso regolamento, conformemente al metodo di esame delle varietà stabilito ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Almeno ogni due anni, gli Stati membri individuano almeno due varietà rappresentative. Si tratta delle varietà di frumento duro più certificate.
3. Gli Stati membri analizzano le varietà di frumento duro sulla base dei seguenti parametri di qualità, ponderati come segue:
a)
tenore di proteine (40 %);
b)
qualità del glutine (30 %);
c)
indice di giallo (20 %);
d)
peso specifico o peso di 1 000 chicchi (10 %).
La somma delle medie dei parametri di qualità di cui al primo comma, lettere da a) a d), moltiplicata per la percentuale indicata, costituisce l'indice di qualità delle varietà.
Ciascuno Stato membro raffronta, nell'arco di un periodo di almeno due anni, gli indici di qualità delle varietà di frumento duro con quelli delle varietà rappresentative a livello regionale. Le varietà da esaminare sono quelle registrate nel catalogo nazionale di ciascuno Stato membro, ad esclusione delle varietà per le quali non si dispone di dati analitici relativi agli ultimi tre anni, in quanto hanno cessato di essere utilizzate o certificate.
A tale scopo, sulla base dell'indice medio di qualità pari a 100 assegnato alle varietà rappresentative, ogni Stato membro calcola, per ciascuno dei parametri di qualità di cui al primo comma, lettere da a) a d), la percentuale da assegnare alle altre varietà di frumento duro rispetto all'indice 100. Soltanto le varietà di frumento duro con un indice pari o superiore a 98 sono ammesse a beneficiare del premio specifico alla qualità per il frumento duro.
4. Uno Stato membro può escludere dall'elenco delle varietà ammissibili quelle che presentano una percentuale media di bianconatura del frumento duro superiore al 27 %.
5. Anche le varietà registrate nel catalogo nazionale di un altro Stato membro possono formare oggetto di un esame per stabilirne l'ammissibilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1973:oj#art-5