Art. 8
Pubblicazioni e comunicazioni
In vigore dal 26 ott 2004
1. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle varietà selezionate ammissibili, a livello nazionale o regionale, al premio specifico alla qualità per il frumento duro, entro il 1o ottobre per quanto riguarda le varietà invernali ed entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno per il quale viene versato il premio, per quanto riguarda le varietà primaverili.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre un mese dopo le date stabilite al paragrafo 1, l'elenco di cui al paragrafo 1 nonché il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare, qualora siano intervenute modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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