Art. 10

Misure transitorie

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle varietà selezionate ammissibili al premio specifico alla qualità per il frumento duro per il 2005 entro il 1o ottobre 2004 per quanto riguarda le varietà invernali ed entro il 31 dicembre 2004 per quanto riguarda le varietà primaverili. 2.   Gli Stati membri redigono l'elenco di cui al paragrafo 1 stralciando dall'elenco delle varietà registrate nel catalogo nazionale quelle che non sono state certificate nel 2003 e 2004 e quelle che non sono conformi ad almeno due dei parametri seguenti: a) tenore minimo di proteine dell'11,5 %; b) peso specifico minimo di 78 kg/hl o peso di 1 000 chicchi pari ad almeno 42 g; c) tasso massimo di bianconatura del frumento duro del 27 %; d) tenore minimo di glutine del 10 %. 3.   Negli elenchi delle varietà che possono beneficiare del premio nel 2005 e 2006 possono essere incluse le varietà che figurano nell'elenco delle varietà selezionate da un altro Stato membro, sulla base dei risultati delle analisi qualitative effettuate dall'altro Stato membro in questione. CAPITOLO 3 PREMIO PER LE COLTURE PROTEICHE
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Art. 10 Regolamento (UE) 2004/1973 — Misure transitorie | Portale Normativo