Art. 15

Condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario

In vigore dal 26 ott 2004
1   Ai fini del presente capitolo, per frutteto si intende una superficie unica e omogenea, piantata con alberi da frutta a guscio, che non è attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuità geografica. Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o un semplice filare di alberi da frutta a guscio piantati lungo una strada o accanto ad altre colture. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio, purché il loro numero non superi il 10 % del numero di alberi stabilito al paragrafo 3. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi di castagno qualora il numero di alberi stabilito al paragrafo 3 sia rispettato per quanto riguarda gli alberi da frutta a guscio ammissibili. 2.   Sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 soltanto i frutteti che producono frutta a guscio e che sono conformi ai requisiti indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo alla data da fissare a norma dell' del regolamento (CE) n. 796/2004. Nel caso di un frutteto nel quale sono coltivati diversi tipi di alberi da frutta a guscio e se l'aiuto è differenziato in funzione dei prodotti, si applicano le condizioni di ammissibilità e il livello dell'aiuto specifici per il tipo di frutta a guscio predominante. 3.   L'estensione minima dei frutteti è fissata a 0,10 ettaro. Il numero di alberi di frutta a guscio per ettaro di frutteto non può essere inferiore a: i) 125 per le nocciole ii) 50 per le mandorle iii) 50 per le noci comuni iv) 50 per i pistacchi v) 30 per le carrube. 4.   Gli Stati membri possono fissare l'estensione minima dell'appezzamento e la densità di alberi a livelli superiori a quelli stabiliti al paragrafo 3, in base a criteri oggettivi e tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici o delle produzioni di cui trattasi.
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Art. 15 Regolamento (UE) 2004/1973 — Condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario | Portale Normativo