Art. 18
Misure transitorie
In vigore dal 26 ott 2004
1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni i piani di miglioramento di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere interrotti prima della data normale di scadenza e se le superfici in questione diventano ammissibili al regime previsto dal titolo IV, capitolo 4 del suddetto regolamento.
2. Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro provvede affinché:
a)
il piano non venga interrotto prima che sia stato completato un periodo di un anno;
b)
gli obiettivi iniziali del piano siano stati raggiunti in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro.
CAPITOLO 6
AIUTO PER LE PATATE DA FECOLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1973:oj#art-18