Art. 18 · Misure transitorie

Art. 18

Misure transitorie

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni i piani di miglioramento di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere interrotti prima della data normale di scadenza e se le superfici in questione diventano ammissibili al regime previsto dal titolo IV, capitolo 4 del suddetto regolamento. 2.   Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro provvede affinché: a) il piano non venga interrotto prima che sia stato completato un periodo di un anno; b) gli obiettivi iniziali del piano siano stati raggiunti in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro. CAPITOLO 6 AIUTO PER LE PATATE DA FECOLA
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