Art. 16

Condizioni di ammissibilità all'aiuto nazionale

In vigore dal 26 ott 2004
L' si applica all'aiuto nazionale di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003. Fatte salve le disposizioni dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003, uno Stato membro può fissare altri criteri di ammissibilità, purché tali criteri siano coerenti con gli obiettivi ambientali, rurali, sociali ed economici del regime di aiuto e non determinino discriminazioni tra i produttori. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per controllare il rispetto di tali criteri da parte degli agricoltori.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2004/1973 — Condizioni di ammissibilità all'aiuto nazionale | Portale Normativo