Art. 20

Prezzo minimo

In vigore dal 26 ott 2004
La concessione dell'aiuto per le patate da fecola è subordinata alla condizione che sia fornita la prova dell'avvenuto pagamento di un prezzo franco fabbrica non inferiore a quello di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94, secondo i tassi fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003. Si applica l', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2236/2003.
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Art. 20 Regolamento (UE) 2004/1973 — Prezzo minimo | Portale Normativo