Art. 23
Definizioni
In vigore dal 26 ott 2004
Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni:
a)
per «richiedente» si intende l'agricoltore che coltiva le superfici di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 al fine di ottenere l'aiuto di cui al suddetto articolo;
b)
per «primo trasformatore» si intende l'utilizzatore delle materie prime agricole che effettua la loro prima trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all', secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
SEZIONE 2
Contratto
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1973:oj#art-23