Art. 23

Definizioni

In vigore dal 26 ott 2004
Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni: a) per «richiedente» si intende l'agricoltore che coltiva le superfici di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 al fine di ottenere l'aiuto di cui al suddetto articolo; b) per «primo trasformatore» si intende l'utilizzatore delle materie prime agricole che effettua la loro prima trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all', secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003. SEZIONE 2 Contratto
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Art. 23 Regolamento (UE) 2004/1973 — Definizioni | Portale Normativo