Art. 24

Utilizzazione della materia prima

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Qualsiasi materia prima agricola, ad esclusione della barbabietola da zucchero, può essere coltivata sulle superfici oggetto dell'aiuto di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché sia utilizzata principalmente per la fabbricazione di uno dei prodotti energetici di cui al secondo comma del suddetto articolo. Il valore economico dei prodotti energetici ottenuti dalla trasformazione delle materie prime deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la stessa trasformazione, determinato secondo il metodo di valutazione di cui all', paragrafo 3. 2.   Le materie prime di cui al paragrafo 1 formano oggetto di un contratto, conformemente all' del regolamento (CE) n. 1782/2003, alle condizioni stabilite nella presente sezione. 3.   Il richiedente consegna tutta la materia prima raccolta al primo trasformatore, che la prende in consegna e garantisce che un quantitativo equivalente di tale materia prima venga utilizzato nella Comunità per la fabbricazione di uno o più prodotti energetici di cui all', secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il primo trasformatore che impieghi la materia prima effettivamente raccolta per la fabbricazione di un prodotto intermedio o di un sottoprodotto può utilizzare un quantitativo equivalente di tale prodotto intermedio o sottoprodotto per la fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui al primo comma. Nel caso di cui al secondo comma, il primo trasformatore informa l'autorità competente presso la quale è stata costituita la cauzione. Qualora il quantitativo equivalente venga utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri in causa si informano reciprocamente sull'operazione. 4.   Fatte salve le disposizioni nazionali che disciplinano le relazioni contrattuali, il primo trasformatore può delegare ad una terza persona la raccolta della materia prima presso il richiedente. Il delegato deve agire in nome e per conto del trasformatore, che rimane l'unico responsabile ai fini degli obblighi previsti dal presente capitolo.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2004/1973 — Utilizzazione della materia prima | Portale Normativo