Art. 39

Tenuta dei registri

In vigore dal 26 ott 2004
1.   L'autorità competente dello Stato membro precisa i registri che il trasformatore deve tenere e la relativa frequenza, che deve essere almeno mensile. Nei registri sono riportati almeno i dati seguenti. a) i quantitativi delle varie materie prime acquistate per essere trasformate; b) i quantitativi di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, prodotti connessi e sottoprodotti da esse ottenuti; c) le perdite inerenti alla lavorazione; d) le quantità distrutte con relativa motivazione; e) i quantitativi e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi percepiti; f) se del caso, il nome e l'indirizzo del trasformatore successivo. 2.   L'autorità competente del primo trasformatore verifica che il contratto sottopostole sia conforme alle disposizioni dell', paragrafo 1. In caso contrario, l'autorità competente del richiedente ne è informata. 3.   Per calcolare il valore economico dei prodotti di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente interessata raffronta, sulla base delle informazioni di cui all', paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti energetici con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi ottenuti dalla stessa trasformazione. Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando il quantitativo del prodotto interessato per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna precedente. Qualora tali prezzi non siano disponibili, l'autorità competente determina prezzi appropriati, segnatamente in base alle informazioni di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1973:oj#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 39 Regolamento (UE) 2004/1973 — Tenuta dei registri | Portale Normativo