Art. 40

Controlli presso i trasformatori

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno avuto luogo le trasformazioni controllano il rispetto delle disposizioni dell', paragrafo 1, presso almeno il 25 % dei trasformatori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un'analisi del rischio. Tali controlli devono comprendere almeno i seguenti elementi: a) un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti energetici e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione. b) un'analisi del sistema di produzione del trasformatore, segnatamente controlli materiali ed esame dei documenti commerciali, onde accertare, riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti. Ai fini della verifica di cui al primo comma, lettera b), l'autorità competente effettua i controlli avvalendosi, in particolare, dei coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime in causa. Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all'esportazione. In assenza di questi, si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall'industria di trasformazione interessata. 2.   Per le trasformazioni di cui all', i controlli vengono effettuati sul 10 % dei richiedenti, selezionati sulla base di un'analisi del rischio che tiene conto degli elementi seguenti: a) l'ammontare degli aiuti; b) il numero di particelle agricole e la superficie che forma oggetto di una domanda di aiuto; c) l'evoluzione rispetto all'anno precedente; d) i risultati dei controlli degli anni precedenti; e) altri parametri stabiliti dagli Stati membri in base alla rappresentatività delle dichiarazioni presentate. 3.   Qualora dai controlli di cui al paragrafo 2 emergano irregolarità in almeno il 3 % dei casi, l'autorità competente procede ad ulteriori controlli in loco durante l'anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da controllare nell'anno successivo. 4.   Se è previsto che taluni elementi dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere effettuati mediante campionamento, quest'ultimo deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. 5.   Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo firmata dall'ispettore, contenente tutti i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente quanto segue: a) la data del controllo; b) le persone presenti; c) il periodo oggetto del controllo; d) le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionatura; e) i risultati del controllo.
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Art. 40 Regolamento (UE) 2004/1973 — Controlli presso i trasformatori | Portale Normativo