Art. 44

Valutazione

In vigore dal 26 ott 2004
Anteriormente al 15 ottobre successivo alla fine dell'anno per il quale è concesso l'aiuto, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare il regime di aiuto per le colture energetiche. Le informazioni vertono segnatamente sui seguenti dati: a) le superfici corrispondenti a ciascuna specie di materia prima; b) i quantitativi di ogni tipo di materia prima, prodotto finito, sottoprodotto e prodotto connesso ottenuto, con l'indicazione del tipo di materia prima utilizzata; c) le misure adottate in applicazione del paragrafo 25; d) le materie prime escluse dal regime in applicazione dell', paragrafo 1, e le superfici minime coltivate di cui all', paragrafo 2. CAPITOLO 9 AIUTO REGIONALE SPECIFICO PER I SEMINATIVI
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Art. 44 Regolamento (UE) 2004/1973 — Valutazione | Portale Normativo