Art. 44
Valutazione
In vigore dal 26 ott 2004
Anteriormente al 15 ottobre successivo alla fine dell'anno per il quale è concesso l'aiuto, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare il regime di aiuto per le colture energetiche.
Le informazioni vertono segnatamente sui seguenti dati:
a)
le superfici corrispondenti a ciascuna specie di materia prima;
b)
i quantitativi di ogni tipo di materia prima, prodotto finito, sottoprodotto e prodotto connesso ottenuto, con l'indicazione del tipo di materia prima utilizzata;
c)
le misure adottate in applicazione del paragrafo 25;
d)
le materie prime escluse dal regime in applicazione dell', paragrafo 1, e le superfici minime coltivate di cui all', paragrafo 2.
CAPITOLO 9
AIUTO REGIONALE SPECIFICO PER I SEMINATIVI
Storico versioni
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