Art. 49

Commercializzazione delle sementi

In vigore dal 26 ott 2004
L'aiuto è concesso a condizione che le sementi siano state effettivamente commercializzate per la semina da parte del beneficiario entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto. Per sementi «commercializzate» si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate ad un'altra persona.
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Art. 49 Regolamento (UE) 2004/1973 — Commercializzazione delle sementi | Portale Normativo