Art. 45
Termine per la semina
In vigore dal 26 ott 2004
Per poter beneficiare dell'aiuto regionale specifico per i seminativi di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie dichiarata deve essere seminata entro una data che deve essere fissata dagli Stati membri e che non deve essere posteriore al 15 giugno.
CAPITOLO 10
AIUTO PER LE SEMENTI
Storico versioni
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