Art. 45 · Termine per la semina

Art. 45

Termine per la semina

In vigore dal 26 ott 2004
Per poter beneficiare dell'aiuto regionale specifico per i seminativi di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie dichiarata deve essere seminata entro una data che deve essere fissata dagli Stati membri e che non deve essere posteriore al 15 giugno. CAPITOLO 10 AIUTO PER LE SEMENTI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1973:oj#art-45