Art. 47
Produzione delle sementi
In vigore dal 26 ott 2004
1. Le sementi sono prodotte:
a)
in forza di un contratto di coltivazione stipulato tra uno stabilimento di sementi o un costitutore e un moltiplicatore, oppure
b)
direttamente dallo stabilimento di sementi o dal costitutore, nel qual caso la produzione è attestata da una dichiarazione di coltivazione.
2. Gli stabilimenti di sementi e i costitutori di cui al paragrafo 1 sono riconosciuti o registrati dagli Stati membri. Il riconoscimento o la registrazione da parte di uno Stato membro sono validi nell'insieme della Comunità.
3. Uno stabilimento di sementi o un costitutore che moltiplica o fa moltiplicare sementi in uno Stato membro diverso da quello del riconoscimento o della registrazione di cui al paragrafo 2 deve fornire all'autorità competente del primo Stato membro, a richiesta di quest'ultimo, tutti i dati necessari per la verifica del diritto all'aiuto.
Storico versioni
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