Art. 51

Terreni ammissibili

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Ai fini dell'applicazione del capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003: a) la definizione di «pascolo permanente» è quella che figura all', punto 2), del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione; b) la definizione di «colture permanenti» è quella che figura all', lettera c), del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione. 2.   Ai fini dell'applicazione dell', primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni destinati al pascolo permanente nel 2003 sono: a) i terreni dichiarati dagli agricoltori nella loro domanda di aiuto per il 2003 come terreni adibiti a pascolo permanente e b) i terreni non dichiarati dagli agricoltori nella loro domanda di aiuto per il 2003, a meno che sia possibile dimostrare che tali terreni non erano adibiti a pascolo permanente nel 2003. 3.   In virtù dell', terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono derogare al primo comma del suddetto articolo unicamente alle seguenti condizioni: a) per le zone soggette a un programma di ristrutturazione, inteso come «modificazione della struttura e/o della superficie ammissibile di un'azienda imposta dalle autorità pubbliche», gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare un incremento sostanziale della superficie agricola totale ammissibile al pagamento per superficie per i seminativi; tali misure possono prevedere, in particolare, la possibilità di dichiarare inammissibili superfici precedentemente considerate ammissibili al posto di altre superfici, diventate nel frattempo ammissibili; le superfici dichiarate ammissibili ex novo dagli Stati membri nell'ambito di un programma di ristrutturazione non possono superare di oltre il 5 % le superfici dichiarate inammissibili ex novo nell'ambito dello stesso programma; b) qualora una qualsiasi forma di intervento pubblico induca un agricoltore a coltivare seminativi su terreni precedentemente considerati inammissibili al pagamento per superficie per i seminativi al fine di proseguire la sua normale attività agricola e, in seguito all'intervento in questione, terreni originariamente ammissibili diventino inammissibili, gli Stati membri non possono aumentare la loro superficie agricola totale ammissibile, a titolo temporaneo o definitivo, di oltre lo 0,1 % della superficie di base totale; c) ove gli agricoltori siano in grado di fornire motivazioni pertinenti e obiettive per scambiare terreni non ammissibili al pagamento per superficie per i seminativi con terreni ammissibili nella loro azienda, gli Stati membri verificano che non esistano validi motivi contrari a tale scambio, in particolare in termini di rischi ambientali, e presentano alla Commissione un piano comprovante che la superficie totale ammissibile rimane invariata; in nessun caso tale scambio può determinare un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi nell'azienda; gli Stati membri predispongono un sistema di preavviso e di approvazione preventiva di tali scambi.
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Art. 51 Regolamento (UE) 2004/1973 — Terreni ammissibili | Portale Normativo