Art. 108

Utilizzazione dei diritti

In vigore dal 26 ott 2004
1.   L'agricoltore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro produttore. 2.   Qualora, nel corso di ogni anno, un agricoltore non utilizzi almeno la percentuale minima dei propri diritti, determinata secondo il paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne nei casi seguenti: — nel caso in cui un agricoltore detenga un massimo di sette diritti al premio e non abbia utilizzato la percentuale minima dei propri diritti, determinata secondo il paragrafo 4, durante ciascuno dei due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata durante l'ultimo anno civile è trasferita alla riserva nazionale; — se l'agricoltore partecipa ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione; — se l'agricoltore partecipa ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti; — in casi eccezionali debitamente motivati. 3.   La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all', paragrafo 1. Alla fine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, un agricoltore recupera — salvo in caso di trasferimento — tutti i suoi diritti per farli valere egli stesso nel corso di almeno due anni civili consecutivi. Se l'agricoltore non si avvale di almeno la percentuale minima dei propri diritti stabilita secondo il paragrafo 4 in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno e trasferisce alla riserva nazionale — tranne in casi eccezionali debitamente motivati — la quota non utilizzata dei diritti in questione. Tuttavia, per gli agricoltori che aderiscono a programmi di prepensionamento riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi. Gli agricoltori che si sono impegnati a partecipare ad un programma di estensivizzazione secondo il disposto dell', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (37) o ad un programma di estensivizzazione a norma degli del regolamento (CE) n. 1257/1999 (38), non sono autorizzati a cedere temporaneamente né a trasferire i loro diritti per tutta la durata dell'impegno. Tale divieto non si applica tuttavia nei casi in cui il programma permetta il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti ad agricoltori la cui partecipazione a misure diverse da quelle di cui al presente comma richieda l'ottenimento di diritti. 4.   La percentuale minima di utilizzazione dei diritti al premio è del 70 %. Gli Stati membri possono tuttavia aumentare tale percentuale fino al 100 %. Gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione la percentuale che intendono applicare.
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Art. 108 Regolamento (UE) 2004/1973 — Utilizzazione dei diritti | Portale Normativo