Art. 106
Comunicazioni
In vigore dal 26 ott 2004
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo 2005, qualsiasi modifica delle procedure utilizzate per la riduzione dei massimali individuali a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:
a)
entro il 1o marzo 2005, qualsiasi modifica del metodo di calcolo della riduzione di cui all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b)
anteriormente al 1o gennaio di ogni anno, se del caso, qualsiasi modifica delle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.
3. Mediante la tabella di cui all'allegato XVIII, parte 3, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione quanto segue, entro il 1o marzo in via provvisoria ed entro il 31 luglio in via definitiva:
a)
il numero di diritti al premio restituiti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;
b)
il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all', paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente;
c)
il numero di diritti assegnati a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel corso dell'anno civile precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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