Art. 102

Domande

In vigore dal 26 ott 2004
1.   Fatti salvi i requisiti prescritti nell'ambito del sistema integrato, nel caso di presentazione di una domanda di premio conformemente all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda di pagamenti diretti di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 contiene quanto segue: a) una dichiarazione indicante il quantitativo di riferimento individuale di latte a disposizione del produttore al 31 marzo precedente l'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nel corso dell'anno civile in questione; qualora detto quantitativo non sia noto al momento della presentazione della domanda, esso verrà comunicato all'autorità competente non appena possibile; b) un impegno dell'agricoltore a non aumentare il suo quantitativo di riferimento individuale oltre il limite di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, per un periodo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. La lettera b) non si applica se lo Stato membro ha soppresso il limite quantitativo di cui trattasi. 2.   Le domande vengono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi compreso in un anno civile, che verrà stabilito dallo Stato membro. Nell'arco di questo periodo globale, lo Stato membro può stabilire periodi di presentazione distinti.
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Art. 102 Regolamento (UE) 2004/1973 — Domande | Portale Normativo