Art. 107

Diritti ottenuti gratuitamente

In vigore dal 26 ott 2004
Salvo casi eccezionali debitamente motivati, l'agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferire né a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi.
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Art. 107 Regolamento (UE) 2004/1973 — Diritti ottenuti gratuitamente | Portale Normativo